Adempimenti

Lettere del Fisco, countdown per le risposte

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Avvisi del Fisco sul periodo d’imposta 2013 con possibili correzioni da comunicare entro il prossimo 2 ottobre. Si tratta delle risposte dovute sulle lettere di anomalia inviate nei giorni scorsi dall’agenzia delle Entrate, derivanti perlopiù dall’incrocio dei dati presenti in anagrafe tributaria, relative a presunti mancati redditi non dichiarati dai contribuenti, persone fisiche, nel modello Unico 2014.

Lo scopo della procedura messa in pista dall’Agenzia è, ancora una volta, favorire l’adempimento spontaneo, secondo i dettami previsti dalla legge 190/2014, consentendo al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nel modello originario attraverso il ravvedimento operoso.

Complice l’invio a ridosso delle ferie, però, potrebbe capitare che alcune lettere siano passate inosservate, o che il loro contenuto venga preso in esame con poco tempo per rispondere.

IL GRAFICO / La gestione dell’errore in un esempio

Chi ha ricevuto queste comunicazioni, secondo il comunicato stampa delle Entrate dello scorso 2 agosto, deve:

• se ritiene corretti i dati riportati nella sua dichiarazione, comunicarlo all’Agenzia entro il 2 ottobre, telefonando al numero 848.800.444 (da telefono fisso) o al 06/96668907 (da telefono cellulare), oppure rivolgersi ad uno degli uffici territoriali della direzione provinciale delle Entrate, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco (trasmettendoli in formato elettronico con il canale Civis), evitando così che l’anomalia rilevata si possa tradurre in futuro in un avviso di accertamento;

• se riconosce di aver commesso gli errori, correggerli tramite ravvedimento con la presentazione di un’integrativa (Unico 2014, redditi 2013), accompagnata dal versamento delle maggiori imposte dovute con gli interessi legali e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta.

Diversamente, in caso d’inerzia del contribuente, sarà inevitabile la notifica dell’accertamento, con l’aggravarsi delle sanzioni.

In caso si renda necessaria la correzione del modello presentato nel 2014, bisogna tener conto del debito o del credito emerso con la dichiarazione originaria, integrando questo importo con il versamento della maggior imposta dovuta per effetto dell’integrazione. Generalmente, la sanzione da applicare in ravvedimento operoso deve essere pari al 15% (1/6 del 90%) della maggior imposta rideterminata, che sale rispettivamente al 40% (1/6 di 240%) in caso di omissione totale e al 30% (1/6 di 180%) per la mancata dichiarazione parziale dei redditi da locazione soggetti a cedolare secca.

Inoltre, l’Agenzia per la prima volta ha messo a disposizione un nuovo servizio volto a facilitare la compilazione dell’integrativa. Nel cassetto fiscale, infatti, è disponibile il link «scarica dichiarazione da integrare» per accedere al file del modello originario presentato per il 2013, nonché il collegamento «scarica il software di compilazione» per installare il pacchetto UnicoOnline necessario per richiamare la dichiarazione da correggere, importarla con l’apposita funzionalità e integrarla sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio.

Infine, per agevolare ulteriormente il contribuente, le Entrate hanno fornito il prospetto precompilato del relativo quadro da rettificare o integrare, nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguardi:

• redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC);

• redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH - in questo caso occorre fare attenzione anche ad eventuali maggiori importi dovuti derivanti dal quadro RR per i contributi previdenziali);

• altri redditi (quadro RL del modello Unico Persone fisiche e quadro D del modello 730).

Una volta inviata l’integrativa, non si dovrà far altro che pagare tramite l’F24 quanto dovuto.

IL GRAFICO / La gestione dell’errore in un esempio

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