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Rivalutazione terreni, ultima chiamata entro il 15 novembre

Per i terreni agricoli conviene prima verificare da quanti anni sono posseduti

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Ultimi giorni per la rideterminazione del valore dei terreni posseduti al 1° gennaio 2021.
Il comma 4-bis dell’articolo 14 del Dl 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021 ha modificato, per l’ennesima volta, il dettato dell’articolo 2 del Dl 282/2002, prorogando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore dei terreni al 15 novembre 2021. Entro lo stesso termine deve anche essere redatta e giurata la perizia di stima del valore dei terreni oggetto di rivalutazione.
La norma consente alle persone fisiche e le società semplici che possiedono terreni agricoli o edificabili di rideterminare il valore dei beni ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di vendita dei terreni, versando una imposta sostitutiva dell'11% sul maggior valore risultante dalla rideterminazione.
In altre parole, anziché pagare il 26% sulla plusvalenza derivante dalla cessione del terreno, è possibile versare l'imposta sostitutiva dell'11% sul valore rideterminato. L’imposta può essere versata in unica soluzione entro il 15 novembre 2021 o essere suddivisa in tre rate annuali di pari importo, considerando anche gli interessi per le rate successive alla prima.
Per i terreni edificabili la norma va sempre tenuta in considerazione poiché la cessione di questa tipologia di terreni genera sempre plusvalenza.

I terreni agricoli

Per i terreni agricoli, invece, conviene prima verificare da quanti anni i terreni sono posseduti. Infatti, solo i terreni posseduti da meno di cinque anni generano plusvalenza in caso di cessione, mentre i terreni posseduti da più tempo non sono produttivi di plusvalenza tassata. Si ricorda che nel caso di terreni ricevuti per successione non è necessario verificare il requisito del possesso quinquennale e che per quelli ricevuti in donazione si considera la data di acquisto originaria del donante.

La perizia asseverata

La perizia asseverata deve essere redatta da un soggetto iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari , o dei periti industriali edili. Nella dichiarazione dei redditi 2022 per l’anno 2021, la rivalutazione dovrà essere indicata nel quadro RM indicando il valore rivalutato, l’imposta sostitutiva dovuta, l’eventuale scelta della rateazione e anche l’imposta eventualmente versata in occasione di precedenti rivalutazioni con riferimento ai medesimi beni.

Il versamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 8056.La rivalutazione proroga il termine del 30 giugno 2021, inizialmente fissato dalla Legge 178/2020, che rappresentava solo l'ultima di innumerevoli proroghe che si sono succedute a partire dalla Legge 282/2002 a oggi. Potrebbe, tuttavia, essere l'ultima, poiché nelle prime versioni della Legge Finanziaria per il 2022 non c'è traccia della rideterminazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni.