Imposte

Servizi post vendita: fuori campo Iva gli interventi gratuiti del venditore

Se chi esegue le riparazioni è il soggetto tenuto alla garanzia, non si realizza alcuna operazione ai fini Iva. Le Entrate suggeriscono un approccio casistico

Sostituzioni di beni in garanzia, cessioni gratuite, manutenzioni e riparazioni. Gestione diretta o affidata a terzi. Le complicazioni non mancano e aumentano nelle operazioni con l’estero.
La prassi e la giurisprudenza più recenti offrono utili spunti per chi si occupa di servizi post vendita. È il caso della consulenza giuridica 4 del 23 febbraio 2022, che si occupa del servizio di manutenzione a titolo oneroso dei prodotti (elicotteri) affidato dal costruttore (soggetto Ue) a un operatore italiano che lo eroga agli acquirenti nazionali, includendovi i pezzi di ricambio, sulla base di un rapporto di mandato senza rappresentanza.
Le Entrate sottolineano la necessità di un approccio casistico, non essendo possibile stabilire regole generali.
Prestazioni complesse
Nella fattispecie, l’insieme delle operazioni che compongono il pacchetto di manutenzione (fatturato in base alle ore di volo) si qualifica come prestazione complessa e inscindibile, riconducibile a un servizio generico, territorialmente rilevante in Italia ex articolo 7-ter, Dpr 633/72, cui sono attratti anche i beni (componenti) sostituiti.
Intervento gratuito
Quando invece si tratta di sostituzioni o riparazioni gratuite, se chi le esegue è il soggetto tenuto alla garanzia, non si realizza alcuna operazione ai fini Iva, perché il corrispettivo è già compreso nel prezzo di vendita del bene (fra le altre, sul punto erano già intervenute le risoluzioni 500655 e 502563 del 1975). Ma se l’intervento (gratuito per il cliente) è affidato a un terzo, questi lo dovrà fatturare al produttore/venditore.
Ininfluente la destinazione
La sostituzione gratuita in garanzia è fuori campo Iva ovunque il bene sostitutivo o i relativi pezzi siano destinati:
se la destinazione è uno Stato Ue, non si compilano i modelli Intrastat (così ribadisce il punto 4, lettera h, allegato XI alla determinazione n. 493869/2021, contenente le istruzioni agli Intrastat 2022);

se si tratta di esportazione fuori Ue, è necessario presentare in dogana una lista valorizzata su carta intestata dell’esportatore o il documento di trasporto (nota Dogane 1248/1997).

In entrambi i casi, la sostituzione non rileva ai fini del plafond degli esportatori abituali che, nel rispetto delle condizioni di legge, sarà stato incrementato dal corrispettivo della vendita iniziale.
Oneri all’acquirente
Potrebbe accadere che per la distanza e gli oneri del trasporto della riparazione in garanzia si occupi l’acquirente al posto del venditore. Come nel caso della sentenza Ue C-605/20 del 24 febbraio 2022, in cui il riaddebito delle spese sostenute è stato inquadrato come una prestazione di servizi dal cliente comunitario al fornitore/produttore extraUe, indipendentemente dall’applicazione di un ricarico (assente nella fattispecie).
In alternativa, sottolineano i giudici, si sarebbe potuto ricorrere a un mandato con rappresentanza. In tal modo, i costi sostenuti dall’acquirente presso i fornitori dei beni/servizi necessari alla riparazione, potevano essere addebitati e fatturati direttamente da tali fornitori al soggetto tenuto alla garanzia.
Ogni situazione va comunque gestita con attenzione e dev’essere supportata da documentazione che comprovi l’esatta natura dell’operazione e la movimentazione dei beni (per gli spostamenti a scopo di riparazione in ambito comunitario va tenuto il registro di cui all’articolo 50, comma 5, Dl 331/93). In particolare, occorre essere certi che la sostituzione dei beni sia eseguita in ossequio a un effettivo obbligo di garanzia (contrattuale o di legge). Non è raro infatti che, per soddisfare il cliente, si travesta da sostituzione in garanzia quello che nella realtà è un omaggio.
In questi casi, dato che i beni sostituiti formano oggetto dell’attività di produzione/commercializzazione, si tratterebbe di operazioni rilevanti ai fini Iva: imponibili, se i beni sono destinati a clienti in Italia o in altri Stati Ue, non imponibili ai sensi dell'art. 8, Dpr 633/72, se esportati fuori Ue.
Acquisto da altri soggetti
Per ottimizzare il servizio, potrebbe anche accadere che il fornitore nazionale (IT2) acquisti il bene da sostituire in garanzia da altro soggetto nazionale (IT1), facendolo consegnare da quest’ultimo all’estero al cliente finale. In tal caso, la sola cessione IT1/IT2 dovrebbe essere non imponibile ex articoli 58, Dl 331/93 (beni destinati a un cliente Ue) o 8, Dpr 633/72 (beni esportati fuori Ue).
In effetti, entrambe le operazioni comportano il trasferimento della proprietà del bene ed entrambe sono eseguite a titolo oneroso, ancorché (per IT2) il prezzo del bene sostituito sia stato incluso nella vendita originaria.

GLI ESEMPI CONCRETI

Il caso

Alfa ha venduto a un cliente comunitario un macchinario che, entro i termini previsti dalla garanzia fornita, presenta una rottura. Alfa provvede quindi a inviare il pezzo di ricambio al cliente e la sostituzione viene effettuata dal manutentore locale.
La soluzione
Si tratta di una sostituzione in garanzia, irrilevante ai fini Iva. Alfa non è tenuta né a emettere fattura né a compilare il modello Intrastat relativo ai beni. Alfa deve assolvere l’Iva tramite integrazione sull’eventuale fattura emessa dal manutentore per il servizio prestato.

Il caso
Beta ha venduto a un cliente extraUE un macchinario. Una volta scaduta la garanzia si verifica un malfunzionamento; Beta decide di inviare il pezzo di ricambio senza addebitare alcun corrispettivo. Il cliente provvede autonomamente alla sua sostituzione.
La soluzione
La garanzia è scaduta e, pertanto, la sostituzione rappresenta una cessione gratuita all’esportazione (omaggio). Beta deve emettere fattura non imponibile in quanto cessione a ogni effetto. L'operazione non rileva ai fini del plafond perché gratuita.

Il caso
Gamma ha venduto a un cliente italiano un macchinario. Si verifica una rottura che, in base ai termini contrattuali, comporta la fornitura gratuita del ricambio ma l'addebito per l’“uscita” del tecnico di Gamma. Come si deve comportare Gamma?
La soluzione
Gamma deve emettere fattura per la prestazione fornita, con regolare addebito dell’Iva. Per evitare possibili contestazioni Gamma dovrebbe indicare sul documento di trasporto che si tratta della sostituzione di un bene in garanzia.

Il caso
Teta ha venduto dall'Italia a un cliente comunitario un macchinario che ha manifestato una disfunzione non coperta da garanzia. La riparazione onerosa viene curata da Teta avvalendosi del manutentore di zona. Teta spedisce i pezzi di ricambio al cliente, mentre la riparazione è eseguita dal manutentore.
La soluzione
Teta emette fattura fuori campo ex articolo 7-ter, Dpr 633/1972 e compila (solo) l’Intrastat servizi. Sul documento di trasporto è opportuno indicare che si tratta di ricambio associato alla riparazione. Teta riceve fattura dal manutentore Ue per la prestazione e assolve l’Iva in reverse charge.

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