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Il tele-monitoraggio su dispositivi medici non è servizio accessorio: niente Iva al 4%

Per l’interpello 759 la cessione del dispositivo impiantabile su pazienti cardiopatici e il servizio di monitoraggio sarebbero due operazioni distinte e separate

di Pamela Floriani e Barbara Rossi

Con la risposta a interpello 759 del 3 novembre 2021, l'agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all'aliquota Iva applicabile a un servizio di tele-monitoraggio domiciliare pre e post-chirurgico, valutando la possibilità di qualificare tale servizio accessorio ai fini Iva rispetto alla cessione di dispositivi medici impiantabili ai pazienti, soggetta all'aliquota Iva agevolata al 4% ai sensi del n. 30) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972.

Nel caso specifico, l'istante rileva che, al fine di migliorare la fruizione dei dispositivi impiantabili commercializzati dallo stesso, intende offrire ai propri clienti (per lo più strutture mediche che acquistano gli impianti) un servizio di tele-monitoraggio domiciliare volto a rilevare quotidianamente alcuni parametri biometrici sui pazienti sui quali sono stati impiantati i dispositivi medici, che l'istante cede alle strutture mediche.

Lo scopo del servizio sarebbe quello di permettere al medico di effettuare anche da remoto un controllo costante sui parametri del dispositivo impiantato sul paziente nonché di ridurre i rischi post-intervento.

Secondo quanto proposto dall'istante, il servizio di tele-monitoraggio sarebbe accessorio ai fini Iva rispetto alla cessione principale del dispositivo medico impiantabile ai sensi dell'articolo 12 del Dpr 633/1972. Ciò in quanto sussisterebbero i requisiti soggettivi e oggettivi condivisi sia dalla giurisprudenza comunitaria che dall'agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi in tema di accessorietà Iva.

In particolare, l'istante ritiene sussistere il nesso di accessorietà Iva in virtù della circostanza che il servizio prestato costituirebbe per i propri clienti un mezzo per fruire nelle migliori condizioni dei dispositivi impiantabili commercializzati dallo stesso. Ciò in quanto il suo impiego avrebbe la peculiare funzione di integrare e completare i dispositivi impiantati.

Il tele-monitoraggio è, infatti, funzionale a ridurre i rischi post-intervento, permettendo al medico di effettuare anche da remoto un controllo costante sul paziente (e in base ai parametri valutare eventuali profili di criticità, in relazione al dispostivo impiantato).

Le Entrate, tuttavia, non condividono la soluzione proposta dall'istante. In particolare, l'Agenzia nega il vincolo di accessorietà rilevando che la cessione del dispositivo impiantabile su pazienti cardiopatici e la prestazione del servizio di monitoraggio sarebbero due operazioni distinte e separate, in quanto nessuna delle due completa o addirittura rende possibile l'altra, potendo sussistere entrambe anche separatamente, rilevando inoltre che la prestazione accessoria non formi un tutt'uno con l'operazione principale.

La posizione dell'agenzia delle Entrate non sembra del tutto condivisibile in quanto nella risposta pare determinante il fatto che vi sia la possibilità di erogare il servizio in oggetto anche a pazienti non ancora sottoposti a impianto oppure non interessati a impianti di alcun tipo.

Ciò non esclude la possibilità di riconoscerne l'accessorietà in una situazione specifica (e diversa rispetto a quelle citate dall'agenzia delle Entrate) come quella dell'inserimento di un impianto nel corpo del paziente e il successivo monitoraggio dello stesso. Come insegnano i principi comunitari, l'accessorietà deve essere valutata in relazione al caso specifico, e non dovrebbe essere disconosciuta per il fatto che il servizio abbia una propria autonomia.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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