Controlli e liti

Cartella da liquidazione automatizzata: possibile la definizione della lite

di Rosanna Acierno

Anche la lite sulla cartella di pagamento derivante dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni rientra nella definizione agevolata di cui all’articolo 6 del Dl 119/2018, laddove l’impugnazione abbia riguardato il merito della pretesa. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Campania con la sentenza n. 3898/5/2022 (presidente Notari, relatore Pisapia), allineandosi con quanto la Corte suprema proprio in merito all’ambito di applicazione della sanatoria.

La normativa prevedeva una definizione agevolata delle liti pendenti al 31 maggio 2019 rientranti nella giurisdizione tributaria, ove la notifica del ricorso di primo grado fosse avvenuta entro il 24 ottobre 2018, consentendo al contribuente istante di beneficiare dello stralcio integrale delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi, nonché del parziale stralcio dell’imposta a seconda dell’andamento del processo (del 10% in caso di ricorso iscritto nel primo grado; del 60% o dell’85% in caso di vittoria rispettivamente in primo o in secondo grado; del 95% in caso di giudizio pendente in Cassazione al 19 dicembre 2018 e vittoria in tutti i gradi di giudizio di merito).

Tuttavia, secondo la prassi dell’agenzia delle Entrate (circolare 6/E del 2019) e alcune pronunce giurisprudenziali di merito rese con riferimento alle pregresse definizioni (articolo 16, legge 289/2002), sarebbero esclusi dalla definizione agevolata gli atti meramente liquidatori.

Con queste motivazioni, dunque, la Dp delle Entrate di Salerno opponeva il diniego a una istanza di definizione delle liti pendenti ex articolo 6 del Dl 119/2018 presentata da un contribuente in quanto la lite riguardava l’iscrizione a ruolo riportata in una cartella derivante da liquidazione automatizzata ex articolo 54-bis del Dpr 633/72. Contro il diniego, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Ctp che, aderendo alla tesi espressa dalle Entrate, lo respingeva. Così, da ultimo, impugnata tempestivamente la sentenza dinanzi alla Ctr Campania, il contribuente insisteva per il riconoscimento della definizione agevolata anche alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Dirimendo, infatti, il contrasto giurisprudenziale che si era venuto a creare sul punto, le Sezioni unite con la sentenza n. 18298/2021, confermata poi con l’ordinanza n. 6170/2022, hanno sancito che la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica della dichiarazione è definibile qualora rappresenti il primo ed unico atto con cui l’amministrazione finanziaria fa valere la pretesa impositiva.

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