Contabilità

La deroga alla svalutazione dei titoli semplifica il consolidato

La misura riguarda gli investimenti delle imprese nel circolante. Chance per i rendiconti 2022 e le semestrali approvate dal 20 agosto

Considerata la turbolenza dei mercati finanziari, in fase di conversione del Dl Semplificazioni (legge 122/2022) sono state introdotte alcune disposizioni, in linea con quelle già adottate in passato, che consentono ai soggetti Oic e alle compagnie assicurative di non svalutare i titoli del circolante e di preservare, in tal modo, i risultati del conto economico, altrimenti influenzati dalle perdite di natura finanziaria.

La misura è contenuta nell’articolo 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del Dl 73/2022. La norma, in sintesi, consente a tali soggetti di mantenere il valore di iscrizione di bilancio, senza tenere in considerazione il valore di realizzazione desumibile dal mercato, sicuramente peggiorativo al momento.

Soggetti interessati

La disposizione non si applica ai soggetti Ias, bensì a quelli Oic. Tuttavia, è previsto che la stessa si applichi anche alle compagnie assicurative. Queste, infatti, generalmente redigono il bilancio civilistico secondo i principi Oic, mentre il bilancio consolidato viene redatto secondo gli Ias. Pertanto, la disposizione interessa tendenzialmente, oltre ai soggetti Oic, quelle imprese assicurative che hanno titoli del circolante nel proprio attivo come forma di investimento non durevole.

Guardando al panorama delle imprese industriali, tuttavia, non è frequente trovare investimenti finanziari non duraturi nell’attivo di bilancio. Generalmente gli investimenti finanziari sono allocati nell’attivo fisso, mentre non è frequente ritrovarli nel circolante.

Ciò infatti accade solo per quelle società che dispongono di cassa attiva e che effettuano investimenti di circolante. O per le holding industriali che, similmente, possono effettuare tali investimenti non duraturi. Peraltro in capo a tali soggetti, a cui si applica la disciplina dell’articolo 162-bis del Tuir e i conseguenti obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria, le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rilevano per le comunicazioni (Risposte a interpello 266/2021 e 363/2021).

L’applicazione della norma

In generale la disposizione consente di mantenere il valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Si tratta, in molti casi, del valore desumibile dai bilanci al 31 dicembre 2021. Poiché la norma è entrata in vigore il 20 agosto con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 193 del 19 agosto 2022, per i bilanci al 31 dicembre prossimo vi sarà la possibilità di beneficiare di tale deroga.

La stessa, tuttavia, appare applicabile anche in sede di semestrale, se verrà approvata successivamente alla pubblicazione della norma. In ogni caso, sarà comunque applicabile per fine anno, considerato il testo normativo che fa riferimento al valore di iscrizione dell’ultimo bilancio regolarmente approvato, quindi quello 2021.

Per i profili applicativi della norma, in passato erano stati forniti chiarimenti in relazione alla formulazione, molto simile a quella attuale, contenuta nel Dl 119/2018. A tale riguardo, per i soggetti Oic i chiarimenti erano stati forniti dall’Organismo di contabilità con il documento interpretativo 4 di aprile 2019, sempre attuale, ma che potrebbe essere oggetto di futuro aggiornamento. Invece, per ciò che concerne le imprese assicurative, l’articolo 45 rimanda a un regolamento dell’Ivass.

Ora, la bozza di nuovo regolamento è stata posta in consultazione fino al 23 agosto 2022 e sembra basarsi sul previgente regolamento 43 del 12 febbraio 2019, che viene in ogni caso abrogato dal nuovo.

Le assicurazioni

In relazione ai soggetti assicurativi, consideriamo che nella stragrande maggioranza dei casi, tranne per quelli che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, il bilancio civilistico è redatto secondo i principi Oic, mentre per quello consolidato vige l’obbligo Ias.

In assenza della deroga, la svalutazione dei titoli del circolante operata nel civilistico Oic deve essere eliminata in quanto, nel consolidato Ias, tali minusvalenze si registrano nel patrimonio netto, trattandosi di titoli Afs (avaliable for sale) in base allo Ias 39. Se invece si sfrutta la deroga, mantenendo il valore di iscrizione dell’ultimo bilancio, non sembra esserci spazio per eliminare tali perdite dal conto economico, visto che attraverso la deroga le stesse non sono proprio contabilizzate.

Tanto la norma primaria (comma 3-decies) quanto il regolamento Ivass stabiliscono per le compagnie l’obbligo di costituire una riserva indisponibile pari alla differenza fra il valore di iscrizione e quello di mercato. Si ritiene che questa cautela debba essere osservata anche dall’organo amministrativo e dal collegio sindacale per le imprese industriali.

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