Adempimenti

Bonus trasportatori con domanda entro il 30 aprile

di Tonino Morina e Salvina Morina

C’è tempo fino al 30 aprile, per gli autotrasportatori che devono presentare la domanda per il rimborso del credito d’imposta del primo trimestre relativo ai consumi di gasolio per autotrazione. La misura del beneficio spettante, per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018, è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto. Per ottenere il rimborso previsto dalla legge, restituzione in denaro o utilizzo in compensazione con i versamenti da fare con il modello F24, usando il codice tributo 6740, gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione all’ufficio delle Dogane territorialmente competente. Con la nota 35398 del 27 marzo, l’agenzia delle Dogane avverte che dal 1° al 30 aprile 2018 deve essere presentata la dichiarazione dei consumi di gasolio per uso autotrazione usato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018, necessaria per fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge. € anche disponibile online l’apposito programma che consente agli autotrasportatori di compilare e stampare la dichiarazione. La domanda può essere trasmessa con modalità informatiche tramite il Servizio telematico doganale Edi (Electronic data interchange), se in possesso della relativa abilitazione. Per chi, invece, non si avvale del servizio Edi, il contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata in forma cartacea, resa a noma degli articoli 47 e 48 del Dpr 445/2000, deve essere riprodotto su supporto informatico (cd-rom, dvd, pen drive usb) da consegnare con la dichiarazione.

Nella nota delle Dogane, si ricorda che il beneficio spetta per:

l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; da persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; da imprese stabilite in altri Stati membri dell’Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

l’attività di trasporto persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto; da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; da imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; da imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;

l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Gli esercenti l’attività di trasporto di merci devono dimostrare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto. Chi trasporta persone, invece, può giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.

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