Imposte

Trasporto di persone al 5% anche con altre prestazioni

L’Agenzia supera la nozione di mero trasporto per identificare l’Iva

Il servizio di trasporto su acqua è prevalente rispetto a quello opzionale dell’audioguida. Pertanto il trasporto assorbe il servizio di audioguida e si applica ad entrambi l’aliquota Iva ridotta del 5 per cento. È quanto emerge dalla risposta a interpello 530/2021 delle Entrate che ritorna sulle posizioni precedenti con un’apertura.

Ma vediamo nel dettaglio. Al trasporto urbano di persone sono applicabili il regime di esenzione (ex articolo 10, comma 1, n. 14), del Dpr 633/1972) ovvero le aliquote ridotte previste dalla tabella A allegata al Dpr 633/1972 (del 5%, parte II-bis, n. 1-ter o del 10%, parte III, n. 127-novies).

L’Agenzia muove dall’assunto che:

1) la nozione di «trasporto di persone» dirimente a delimitare l’ambito applicativo di tali disposizioni non viene fornita né dalla normativa comunitaria, né da quella domestica;

2) tale nozione deve essere ritratta, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, tenendo in considerazione che tutte le disposizioni che prevedono esenzioni o riduzioni d’imposta devono essere interpretate restrittivamente.

Nella risoluzione 8/E/2021 la preoccupazione dell’Agenzia di evitare interpretazioni estensive del servizio di trasporto di persone aveva determinato una posizione fortemente restrittiva e oggettivamente poco realistica, basata sulla distinzione tra «mero trasporto» e «prestazioni complesse»: il «mero trasporto» – fulcro della risoluzione 8/E/2021 – interpretato restrittivamente, risulta infatti un concetto talmente limitato da escludere dai regimi di favore, in definitiva, tutte le situazioni in cui viene previsto un quid pluris per elevare il confort del passeggero.

Con la risposta a interpello 530, seppure muovendo dagli stessi presupposti giuridici e dalla necessità di interpretare restrittivamente esenzioni e riduzioni ai fini Iva, l’Agenzia sembra superare la dicotomia tra «mero trasporto» e «prestazione di servizi complessa», includendo nella nozione di trasporto di persone qualificante ai predetti regimi tutte le fattispecie in cui un vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose «da un luogo a un altro».

L’Agenzia conferma, in particolare, che rientrano nella definizione:

• le prestazioni con itinerario circolare in cui il luogo di partenza e di destinazione coincidono, essendo comunque soddisfatta, anche in tali casi, la condizione di «movimentazione» delle persone nello spazio;

• le prestazioni il cui percorso effettuato coincida con rotte turistiche, non incidendo la finalità turistico-ricreativa sulla natura oggettiva dell’agevolazione;

• le prestazioni i cui titoli di viaggio siano emessi a favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio e tour operator con una guida «remunerata a parte» (fattispecie in cui, l’interpello non approfondisce il contenuto delle diverse prestazioni di noleggio e di trasporto per le vie d’acqua, lasciando importanti aspetti applicativi incerti)

• e alcune prestazioni complesse (non più quindi soltanto il «mero trasporto»), in cui sia affiancato al mero spostamento del passeggero un servizio aggiuntivo.

Nel caso dell’interpello si trattava di un servizio di audioguida, accessibile facoltativamente tramite un QR code stampato sulla prenotazione di viaggio in ambito urbano.

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