Imposte

Appalti, i costi delle prestazioni accessorie possono frammentare l’incentivo

È necessario analizzare bene i contratti introducendo clausole chiare

di Luca Gaiani

Per gli investimenti in appalto, rileva la data di conclusione, ma attenzione alle «accettazioni tacite». Se i costi delle prestazioni accessorie slittano al periodo successivo, l’incentivo non si perde, ma si colloca su due periodi differenti.

Nel caso di vendite «con posa in opera», le prestazioni accessorie rilevano al momento della ultimazione; se questa data cade in un periodo successivo a quello della consegna, alle prestazioni, se distintamente valorizzate, si applicherà l’incentivo vigente in tale ultimo periodo. Un dubbio si pone sulla efficacia della «prenotazione» (che serve a sfruttare le code temporali dei diversi provvedimenti agevolativi) qualora il costo consuntivato, comprensivo di oneri accessori, renda l’acconto pagato al momento dell’ordine inferiore al 20%.

Con riguardo a situazioni di questo tipo, l’agenzia delle Entrate (Telefisco 2019) ha chiarito che se l’acconto corrisposto si rivela ex post inferiore al 20%, l’investitore non perde la possibilità di accedere alla coda temporale, dovendosi effettuare un separato calcolo: il costo originario (coperto da acconto 20%) sarà assoggettato al regime della coda temporale, mentre il costo eccedente sarà agevolabile con le regole del periodo successivo.

Se l’investimento è realizzato in appalto, la data di effettuazione (ultimazione della prestazione) coincide con quella della accettazione senza riserve dell’opera da parte del committente, accettazione che, di norma, risulta da un documento controfirmato dalle parti. Nella risoluzione 77/E/2021, l’agenzia delle Entrate, nel confermare questa indicazione, ha però affermato che l’accettazione dell’opera può anche risultare tacitamente, purché in modo incontrovertibile, dal comportamento delle parti.

La data di accettazione tacita, opportunamente documentata, darebbe origine, secondo la risoluzione, al momento di effettuazione dell’investimento rilevante per la sua collocazione nell’ambito temporale delle agevolazioni.

Le criticità che potrebbero derivare da una errata individuazione di questa data di «accettazione tacita» dell’opera agevolata suggeriscono di introdurre nei contratti di appalto pattuizioni chiare che richiedano espressamente che l’accettazione dell’opera debba risultare in modo espresso da atti scritti e che dunque la consegna al committente, non accompagnata da tali documenti, non possa qualificarsi come accettazione (tacita) senza riserve ai sensi dell’articolo 1665, quarto comma, del Codice civile.

La data di effettuazione, oltre che per stabilire l’agevolazione applicabile, rende certa l’attribuzione dei crediti di imposta e ne consente l’iscrizione in bilancio, e ciò anche se l’interconnessione (e dunque la fruizione del beneficio) si verifica nell’anno successivo. Il credito di imposta sugli investimenti va equiparato ad un contributo in conto impianti che va rilasciato a conto economico in proporzione all’ammortamento dei beni con la tecnica dei risconti passivi (Oic 16). Il provento via via contabilizzato in bilancio va comunque detassato operando una variazione in diminuzione ai fini Ires e Irap.

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