Imposte

Esenti Imu i beni destinati alla vendita iscritti nelle immobilizzazioni

I giudici della Lombardia hanno guardato anche alla contabilizzazione. L'obbligazione tributaria è autonoma in base all’anno d’imposta

di Massimo Romeo

Il limite alla fruizione dell’esenzione Imu è legato al fatto che l’immobile sia utilizzato dall'impresa, che ha come attività (oggetto sociale) quella di costruire immobili per destinarli alla vendita, come fonte di reddito. La destinazione degli immobili in proprietà dell'impresa è desumibile anche dalle modalità di contabilizzazione e iscrizione dei beni a bilancio: l'immobile non destinato alla vendita non è iscritto a rimanenze tra i beni dell'attivo circolante ma nelle immobilizzazioni. Così si pronuncia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 949 del 9 marzo 2023.

La controversia concerneva un avviso di accertamento emesso a carico di una società per l'anno di imposta 2016 contenente una ripresa della maggiore Imu, conseguente al disconoscimento dell'esenzione, in relazione a due immobili. Il Comune sosteneva che l'esenzione non spettasse per gli immobili in questione perché, pur se sfitti nel 2016, gli stessi erano stati locati prima e dopo. I giudici di primo grado avevano ritenuto corretto l'operato del Comune.

Il comma 9 bis dell'articolo 13 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, prevede che: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

I giudici hanno evidenziato come la società avesse come attività (oggetto sociale) quella di costruire immobili per destinarli alla vendita nonché rilevato che la destinazione degli immobili in proprietà dell'impresa era desumibile anche dalle modalità di contabilizzazione e iscrizione dei beni a bilancio: l'immobile non destinato alla vendita non è iscritto a rimanenze tra i beni dell'attivo circolante (come invece era iscritto, nel caso di specie, il capannone industriale) ma nelle immobilizzazioni. Anche nel libro inventari risultava che i beni erano stati iscritti nell'attivo circolante e non locati nel 2016. Dai documenti prodotti dalla società risultava, altresì, che gli immobili erano stati messi in vendita (come documentato dai mandati a vendere) e, in presenza del mancato perfezionamento della vendita a causa della situazione sfavorevole del mercato, nessuna norma di legge vieta al proprietario di locare occasionalmente i beni salvo, in quel caso, essere tenuto al versamento dell'Imu. La Corte, infine, ha fatto riferimento al principio di autonomia degli anni d'imposta secondo il quale a ciascun anno di imposta corrisponde una autonoma obbligazione tributaria in termini di Imu (art. 9 comma 2 D. Lgs. 23/2011): ovvero l'Imu deve essere liquidata e pagata in modo autonomo sulla base dei dati di fatto relativi a quel periodo di imposta.

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