Adempimenti

Interessi passivi, doppio invio per il 730 in caso di operazione straordinaria

Alert sui mutui cointestati senza proporzionalità delle rate pagate

di Marco Piazza e Valentino Tamburro

La comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte degli enti finanziari degli interessi passivi sui mutui erogati ai soggetti che possono fruire di detrazioni in dichiarazione si arricchisce di una nuova sezione da compilare solo se a partire dal 2021 l’intermediario è stato coinvolto in operazioni societarie straordinarie, come fusioni, scissione e conferimenti di rami d’azienda (provvedimento 46931/2022 delle Entrate).

La comunicazione annuale degli interessi passivi è finalizzata a consentire all’Agenzia di produrre le dichiarazioni precompilate. La nuova «Sezione operazioni societarie» consente di “seguire” il finanziamento quando per effetto dell’operazione ciascun operatore comunichi gli interessi per la parte dell’anno di propria competenza. Come precisa la Faq «Comunicazione degli interessi passivi per un mutuo trasferito da un operatore ad un altro a causa di operazioni straordinarie» sul sito dell’Agenzia, in questi casi ciascun operatore interessato comunica gli importi di propria competenza e il dante causa deve indicare il valore «1» nel campo «Flag operazioni societarie», mentre l’avente causa deve indicare il valore «2».

Se, anche per accordi fra le parti, solo uno degli operatori deve comunicare gli importi per l’intero anno (comprendendo, quindi, anche la parte di competenza dell’altro operatore), la «Sezione operazioni societarie» non deve essere compilata.

Nel campo «Identificativo mutuo assegnato dalla banca cedente» deve essere indicato il Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario, così come definito per l’Archivio dei rapporti finanziari, assegnato dalla banca cedente, anche se è rimasto invariato dopo il trasferimento.

Con l’occasione le istruzioni forniscono chiarimenti per il caso di mutui con finalità plurime (ad esempio, per abitazione principale e per ristrutturazione). Il caso è descritto nella Faq «Mutuo cointestato con finalità differenti per ciascun cointestatario». Le nuove istruzioni avvertono che per i mutui cointestati la mancanza di proporzionalità delle rate pagate dal singolo cointestatario rispetto alla percentuale di contestazione sarà segnalata nella procedura di controllo solo con un warning.

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