Commercio elettronico con dati alle Entrate
Nuovo obbligo comunicativo per i gestori dei marketplace, relativo a beni da individuare con decreto: dai telefoni cellulari ai pc
Nuovo obbligo comunicativo per i gestori dei marketplace, chiamati a trasmettere i dati delle vendite a distanza per le cessioni di beni mobili, esistenti sul territorio dello Stato, nei confronti di consumatori finali: la legge di Bilancio 2023, nella versione in bozza, prevede a loro carico tale specifico adempimento che pare ricalcare quanto già in precedenza realizzato, per le annualità 2019 e 2020 e sino alle operazioni realizzate al 30 giugno 2021, dagli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, hanno facilitato la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue.
Tale obbligo, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legge Crescita (Dl n. 34 del 2019) e dal relativo provvedimento attuativo datato 31 luglio 2019, è venuto meno infatti a partire dal 1° luglio 2021 grazie al recepimento del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi di cui alla direttiva (UE) 2017/2455.
Nella riscossione dell’Iva sulle vendite a distanza di beni nella UE, i gestori di marketplace risultano ora, in base all’articolo 38-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, direttamente coinvolti quali «fornitori presunti»: avendo ricevuto e ceduto tali beni, assumono i diritti e gli obblighi Iva del «fornitore indiretto», risultando responsabili del pagamento dell’imposta dovuta.
Questa modifica normativa ha reso quindi superflua la comunicazione originariamente posta a carico dei gestori.
Le vendite a distanza, che danno origine a questa finzione giuridica a carico dei marketplace, sono quelle intra-UE, le cessioni di beni interne realizzate da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione nei confronti di privati consumatori nonché le vendite di beni importati da territori terzi o Paesi terzi relativamente a spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Con la legge di Bilancio 2023, la vendita di beni tramite piattaforme digitali richiederà nuovamente la trasmissione di alcune informazioni. Dovranno essere comunicati i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate con riguardo alle cessioni di beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di consumatori finali.
La finalità è quella di introdurre misure di contrasto alle frodi Iva nel settore delle vendite on-line di determinati beni, che saranno individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze che, dalla lettura della relazione illustrativa, dovrebbero essere telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc, laptop.
Informazione vincolante anche sul transfer pricing per il valore in dogana
di Vittorio Santabarbara e Benedetto Santacroce
Dichiarazioni, scadenze differenziate in base all’anno
di Giorgio Gavelli