Adempimenti

Commercio elettronico con dati alle Entrate

Nuovo obbligo comunicativo per i gestori dei marketplace, relativo a beni da individuare con decreto: dai telefoni cellulari ai pc

Nuovo obbligo comunicativo per i gestori dei marketplace, chiamati a trasmettere i dati delle vendite a distanza per le cessioni di beni mobili, esistenti sul territorio dello Stato, nei confronti di consumatori finali: la legge di Bilancio 2023, nella versione in bozza, prevede a loro carico tale specifico adempimento che pare ricalcare quanto già in precedenza realizzato, per le annualità 2019 e 2020 e sino alle operazioni realizzate al 30 giugno 2021, dagli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, hanno facilitato la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue.

Tale obbligo, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legge Crescita (Dl n. 34 del 2019) e dal relativo provvedimento attuativo datato 31 luglio 2019, è venuto meno infatti a partire dal 1° luglio 2021 grazie al recepimento del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi di cui alla direttiva (UE) 2017/2455.

Nella riscossione dell’Iva sulle vendite a distanza di beni nella UE, i gestori di marketplace risultano ora, in base all’articolo 38-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, direttamente coinvolti quali «fornitori presunti»: avendo ricevuto e ceduto tali beni, assumono i diritti e gli obblighi Iva del «fornitore indiretto», risultando responsabili del pagamento dell’imposta dovuta.

Questa modifica normativa ha reso quindi superflua la comunicazione originariamente posta a carico dei gestori.

Le vendite a distanza, che danno origine a questa finzione giuridica a carico dei marketplace, sono quelle intra-UE, le cessioni di beni interne realizzate da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione nei confronti di privati consumatori nonché le vendite di beni importati da territori terzi o Paesi terzi relativamente a spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Con la legge di Bilancio 2023, la vendita di beni tramite piattaforme digitali richiederà nuovamente la trasmissione di alcune informazioni. Dovranno essere comunicati i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate con riguardo alle cessioni di beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di consumatori finali.

La finalità è quella di introdurre misure di contrasto alle frodi Iva nel settore delle vendite on-line di determinati beni, che saranno individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze che, dalla lettura della relazione illustrativa, dovrebbero essere telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc, laptop.

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