Controlli e liti

La sanzione amministrativa sulla società estinta non ricade sull’ex socio-liquidatore

La sentenza della Ctr Liguria relativa a un avviso di accertamento notificato nei cinque anni previsti dal Dlgs 175/2014

di Ivan Cimmarusti

Le sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme tributarie a una società di capitali, successivamente estinta, non si trasmettono ai soci e al liquidatore. Ciò vuol dire che nei cinque anni successivi alla cancellazione - secondo l’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 – i soci risponderanno esclusivamente dei debiti societari nei limiti di quanto ottenuto dalla procedura di liquidazione.

A queste conclusioni è giunta la sentenza 621/1/2022 della Commissione tributaria della Liguria, in parziale accoglimento del ricorso di un ex socio-liquidatore che si era visto recapitare un avviso di accertamento dell’agenzia delle Entrate legato alla società ormai estinta.

Secondo la Commissione tributaria, «dal 7 agosto 2020 è intervenuto il regime successorio» per cui sono responsabili per debiti societari «i soci, non più il liquidatore, non certo illimitatamente non dovendo neppure rispondere dei debiti societari con il proprio patrimonio personale ma nei limiti di quanto conferito. Se la società viene cancellata rispondono dei debiti nei limiti di quanto hanno ottenuto come liquidazione. La società per 5 anni anche se non più esistente può rispondere di eventuali contestazioni tributarie».

Tuttavia, la Commissione ha ricordato che a seguito dell’accertata estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per violazioni di norme tributarie non si trasmettono ai soci e al liquidatore, trovando fondamento anche nell’articolo 8 Dlgs 472/97 in merito all’intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

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