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Integrativa a sfavore nel caso di controllo formale del modello Redditi 2019

L’ integrativa può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria se non sono stati notificati atti di contestazione

di Tommaso Landi

La domanda

Un contribuente, a seguito di controllo formale del 2019, per l’anno 2018, ha ricevuto una richiesta di documentazione delle spese deducibili. I documenti sono stati inviati all’agenzia delle Entrate. Il contribuente può inviare, prima del ricevimento della comunicazione formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, una dichiarazione integrativa a sfavore, beneficiando del ravvedimento operoso?
R.V. -Frosinone

La risposta è affermativa. La dichiarazione dei redditi integrativa, sia a favore, sia a sfavore, è una dichiarazione dei redditi che va a integrare o correggere una dichiarazione errata presentata nei termini ordinari. Il comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 prevede che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori o omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973; l’articolo 5 del Dl 193/2016, infatti, ha uniformato il termine di presentazione della dichiarazione integrativa sia a sfavore, sia a favore, permettendo che entrambe vengano presentate entro il termine previsto per l’accertamento. La dichiarazione integrativa, quindi, può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria, a patto che non siano stati notificati atti di contestazione. In altre parole, la presentazione della dichiarazione integrativa è preclusa solo dalla notifica di un qualsiasi atto di contestazione. Alla dichiarazione integrativa, per la regolarizzazione della posizione del contribuente, deve seguire il contestuale ravvedimento operoso. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) ha riformato in maniera consistente l’istituto del ravvedimento operoso. Le nuove disposizioni, introdotte dall’articolo 1, commi da 634 a 641, consentono all’autore delle violazioni di rimuoverle beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili. Con tale legge è stata eliminata la preclusione all’accesso al ravvedimento derivante dall’inizio di controlli fiscali e il ravvedimento è stato reso possibile sino alla notifica dell’atto di accertamento o di liquidazione. Inoltre, proprio per consentire un coordinamento con le disposizioni sul ravvedimento operoso, la legge di Stabilità 2015 ha modificato il comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, rendendo possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dalle norme sul ravvedimento anche a fronte della presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”. Poiché, quindi, nel caso in esame, il contribuente ha ricevuto esclusivamente una richiesta di documentazione, non si considera notificato alcun atto di contestazione e la presentazione della dichiarazione integrativa e del conseguente ravvedimento sono possibili. Si evidenzia, infine, che il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

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