Professione

Revisori, pene pecuniarie fino a 150mila euro per violazioni deontologiche

Dal 19 ottobre in vigore il regolamento del Mef sui provvedimenti sanzionatori

di Nicola Cavalluzzo

L’attività del revisore legale si arricchisce di un nuovo tassello: il regolamento che disciplina la procedura che dovrà seguire il Mef per l’adozione di provvedimenti sanzionatori in presenza della violazione di disposizioni previste dal Dlgs 39/10. Il regolamento (Dm 8 luglio 135/21) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 ottobre 2021, n. 237, entra in vigore il 19 ottobre. La pena pecuniaria va da mille a 150mila euro irrogabile, a titolo esemplificativo: in presenza di dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio; violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività; violazione dei principi di revisione. Sanzione riducibile alla metà nel caso in cui il pagamento venga effettuato nei 30 giorni dal ricevimento della contestazione (articolo 25, comma 3 bis).

Nel caso in cui la violazione consista nel mancato assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero nella mancata comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7 (dati anagrafici, codice fiscale, Pec e così via), la sanzione va da 50 a 2.500 euro (articolo 24, comma 2); si ritiene che anche in questo caso sia possibile ridurla alla metà nel caso in cui il pagamento intervenga nei successivi 30 giorni. Il regolamento, all’articolo 3, precisa che nell’esercizio dei compiti di vigilanza, il Mef accerta la violazione che, se risultante da atti in precedenza adottati, devono essere allegati al verbale.

Dalla data di redazione del verbale decorrono i termini per la contestazione degli addebiti al revisore. Verbale che il Mef deve trasmettere alla commissione centrale per i revisori legali. Quest’ultima predispone la lettera di contestazione che dev’essere effettuata nel più breve termine possibile e comunque entro 180 giorni dall’accertamento aumentati a trecentosessanta laddove il revisore risieda all’estero.

La lettera di contestazione deve contenere la descrizione della violazione riscontrata, l’indicazione delle disposizioni violate e le relative norme sanzionatorie, unitamente alla attività di vigilanza svolta e alla documentazione esaminata.

Il revisore ha 30 giorni per presentare eventuali deduzioni e documenti, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione. Nello stesso termine il revisore può chiedere di essere audito sia di persona sia in modalità telematica; può anche farsi assistere, per tutti gli atti e le attività del procedimento, da un difensore oppure da una persona di fiducia iscritta al registro. La commissione, dopo aver preso visione delle deduzioni ed eventualmente audito l’interessato, entro 120 giorni dalla ricezione della contestazione può proporre al Mef la sanzione da erogare o l’archiviazione del procedimento. Proposta che potrebbe non essere accolta dal Mef che, con provvedimento motivato, applica le sanzioni pecuniarie.

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