Controlli e liti

Il no all’autotutela è impugnabile solo per profili di illegittimità

Esclusa la valutazione sulla fondatezza della pretesa perché il giudice non può sostituirsi all’amministrazione

di Ivan Cimmarusti

Il giudice tributario non può sostituirsi all’attività dell’Amministrazione finanziaria. È quanto emerge dalla sentenza 1177/3/2021 della Ctr Marche su un tema dibattuto: l’impugnabilità del diniego di autotutela. Secondo la Commissione, nel processo fiscale, «il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto», «non la fondatezza della pretesa tributaria».

A queste conclusioni giunge il collegio giudicante, che torna su un istituto affrontato più volte dalla Corte cassazione, relativamente all’impugnabilità del diniego di autotutela dell’Amministrazione. Secondo il Dlgs 546/1992 (Codice del processo tributario), il ricorso al giudice fiscale è ammesso in presenza di atti che siano espressamente previsti dall’articolo 19, tra i quali però non risulta il diniego di autotutela. Ma andiamo per gradi.

La vicenda

L’Ufficio ha notificato a un contribuente un avviso di liquidazione per Irpef 2008, rettificando la dichiarazione e recuperando a tassazione la somma di 690 euro, quale detrazione per la moglie a carico, in quanto il reddito della donna superava i 2.840,51 euro, limite oltre il quale non spettavano le detrazioni per familiari a carico.

Il contribuente, per risolvere la questione, ha aderito alla definizione agevolata della lite. Tuttavia, dopo aver versato l’importo ha proposto istanza per il diniego di autotutela connessa al richiesta di rimborso per errata interpretazione della legge, in quanto i contributi previdenziali non andavano conteggiati nel limite di reddito.

La Ctp, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che il diniego di autotutela poteva essere impugnato soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza del rapporto tributario. Nell’appello in Ctr, il contribuente ha detto che il diniego dell’Ufficio a seguito dell’istanza per autotutela è stato ritenuto impugnabile dalla Suprema corte.

La decisione

Nel rigettare il ricorso, la Ctr ha spiegato che «in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©