Imposte

Crediti d’imposta energia in compensazione fino al 30 giugno 2023

Nel decreto Aiuti-quater approvato in Cdm il bonus viene previsto anche per il mese di dicembre. Gli importi maturati nel 2022 vanno comunicati alle Entrate entro il 16 marzo 2023

di Luca Gaiani

Crediti d’imposta per bonus energia e gas estesi al mese di dicembre 2022. La bozza del decreto Aiuti quater (approvato giovedì in Consiglio dei ministri) allunga l’arco temporale di spettanza dei contributi sotto forma di crediti di imposta già previsti per i mesi di ottobre e novembre dal Dl 144/2022. Per l’utilizzo in F24 dei crediti maturati negli ultimi tre mesi del 2022 ci sarà tempo fino al 30 giugno 2023. Entro il 16 marzo del 2023 dovrà invece essere comunicato alle Entrate l’importo di tali crediti maturato nel 2022.

Bonus per dicembre 2022

L’articolo 1, comma 1, del Dl Aiuti-quater, in base alle prime bozze disponibili, aggiunge dicembre 2022 al periodo di spettanza dei quattro crediti di imposta per bonus energia e gas, già stabilito dal Dl 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre.

Anche per dicembre, pertanto, si applicheranno le seguenti misure del tax credit previste per i due mesi precedenti: 40% relativamente al costo dell’energia elettrica per le imprese energivore; 30% per il costo dell’energia delle imprese non energivore; 40% per il gas delle imprese gasivore e 40% per le imprese non gasivore.

Il comma 2 dell’articolo 1 prevede inoltre il riconoscimento del bonus anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022, sulla base del prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Tre mesi in più per l’utilizzo

Il decreto Aiuti-quater aumenta inoltre il periodo di tempo a disposizione delle imprese per utilizzare in compensazione i crediti di imposta in esame. Sia per i crediti che matureranno sulle spese di dicembre 2022, sia per quelli già previsti dal decreto 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre, il termine ultimo viene fissato al 30 giugno 2023. L’attuale norma prevede invece una data limite del 31 marzo 2023 per utilizzare in F24 i crediti maturati nel bimestre ottobre-novembre. Anche per i nuovi crediti di dicembre, la compensazione non è soggetta ai limiti di importo annuale.

I crediti relativi a dicembre 2022 saranno cedibili, esclusivamente per il loro intero ammontare, con il rispetto delle regole già previste per le cessioni dei bonus precedenti. In particolare, il cedente dovrà richiedere il visto di conformità ed effettuare la comunicazione telematica alle Entrate. La modulistica per comunicare la cessione e i termini per effettuarla dovranno essere stabiliti da un provvedimento delle Entrate, che aggiorni quelli ora in vigore. L’utilizzo dei crediti (compresi quelli di ottobre e novembre) da parte del cessionario potrà avvenire entro il 30 giugno 2023.

Entro il 16 marzo 2023, le imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all’Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione saranno stabiliti da un provvedimento delle Entrate.

La comunicazione sostituisce quella prevista per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 (fissata al 16 febbraio 2023) dal comma 8 dell’articolo 1 del Dl 144/2022, che viene invece abrogato.

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