Adempimenti

Coop, senza mutualità non c’è l’obbligo di devolvere il patrimonio

La circolare 29/E dell’agenzia delle Entrate supera la posizione dello scorso anno

di Angelo Busani


Se una società cooperativa modifica o elimina le clausole del suo statuto che le permettevano di avere la qualificazione di cooperativa “a mutualità prevalente” (cosiddette clausole antilucrative), con ciò non si origina l’obbligo della società di devolvere il valore effettivo del suo patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, in favore del fondo mutualistico di appartenenza.

È quanto decide la Cassazione nell’ordinanza 23602 del 28 luglio 2022 (priva di precedenti) affermando che la devoluzione del patrimonio al fondo mutualistico si produce (articolo 2545-undecies del Codice civile) solo se la cooperativa deliberi la propria trasformazione in società lucrativa o in consorzio: invece, nel caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente, si origina solamente, per la cooperativa, l’obbligo di redigere un bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (articolo 2545-octies del Codice civile).

Con questa decisione, la Cassazione ha pertanto accolto la tesi, sostenuta nella sentenza della Corte d’appello di Milano 1178 del 21 marzo 2017, della implicita abrogazione, ad opera della riforma del diritto societario del 2003, della norma di cui all’articolo 17, della legge 388/2000, secondo la quale, la soppressione, da parte della cooperativa, delle clausole antilucrative, comportava l’obbligo di devolvere il suo patrimonio in favore del fondo mutualistico di appartenenza.

La riforma del diritto societario ha introdotto infatti il contrario principio secondo cui solo dalla trasformazione della cooperativa consegue l’effetto delle devoluzione del patrimonio, mentre dalla perdita delle caratteristiche di mutualità prevalente consegue la necessità di appostare in bilancio riserve indivisibili.

A questa conclusione la Cassazione giunge osservando il panorama normativo che il legislatore del 2003 ha predisposto per le cooperative. Anzitutto, le prescrizioni a livello statutario, in quanto lo status di cooperativa a mutualità prevalente lo si può ottenere solo se lo statuto contenga determinate clausole (inerenti, ad esempio, al divieto di distribuire riserve tra i soci).

In secondo luogo, l’introduzione della possibilità, per le cooperative non a mutualità prevalente, di trasformarsi in società lucrative (articolo 2545-decies), ma con l’obbligo di devolvere in tal caso il loro patrimonio ai fondi mutualistici (articolo 2545-undecies). In ultimo luogo, l’obbligo della cooperativa a mutualità prevalente, che perda tale qualità, di appostare il patrimonio a riserva indivisibile (articolo 2545-octies).

È questo insomma un insieme di norme dalle quali si desume che la perdita dei requisiti di mutualità prevalente non genera l’espulsione della cooperativa dal novero delle società mutualistiche; e che solo l’uscita da questo perimetro genera l’obbligo di devoluzione.

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