Imposte

Niente Iva da orfanatrofi, asili e case di riposo

In questo caso in senso favorevole si è espressa anche l’agenzia delle Entrate

Se per le prestazioni socio sanitarie l’orientamento dell’agenzia delle Entrate (come chiarito nel pezzo che apre questa pagina) è volto a non riconoscere alle imprese sociali la possibilità di fruire dell’esenzione ai fini Iva discorso diverso, invece, per le ulteriori ipotesi previste dall’articolo 10, comma 1, numeri 20 e 21 del Dpr 633/72.

In particolare, con riferimento alle prestazioni proprie degli orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani il regime di esenzione risulta applicabile anche alle imprese sociali. Questo perché, per tali specifiche attività, il decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 prescinde dalla forma o qualifica giuridica del soggetto che le eroga, purché siano svolte in modalità residenziale.

A tal proposito non può farsi a meno di ricordare come in senso favorevole si sia espressa la stessa agenzia delle Entrate (precisamente nella risposta 221 del 2022) che ha ricordato sulla base dei precedenti orientamenti di prassi (risoluzione 39/E del 2004) che l’esenzione Iva di cui al numero 21 ha valenza oggettiva e opera a prescindere dalla qualifica del prestatore o committente del servizio reso.

Ciò che conta, quindi, ai fini dell’esenzione è il contenuto della prestazione stessa che dovrà essere contraddistinta principalmente dalla fornitura del servizio di alloggio e assistenza a favore di anziani o simili senza che rilevi la natura commerciale o meno del prestatore.

D’altro canto sarà necessario, ai fini della fruizione dell’esenzione Iva, che il servizio offerto consista nella gestione globale della casa di riposo.

Rientrano peraltro nel regime di esenzione Iva per le imprese sociali anche le prestazioni rese da una residenza sanitaria assistenziale per disabili (Rsd).

Tali attività, infatti, devono considerarsi assimilabili a quelle rese dalle case di riposo tenuto conto che la locuzione “simili” contenuta nell’articolo 10 numero 21 del decreto del Presidente della Repubblica non è da intendersi tassativa e che le prestazioni rese da organismi diversi dalle residenze per anziani possono fruire dell’esenzione Iva quando le stesse assicurino l’alloggio eventualmente unico ad altre prestazioni considerate accessorie a quella principale.

Con riferimento, invece, all’esenzione relativa alle prestazioni di natura educativa dell’infanzia o didattica in genere, previste dall’articolo 10, comma 1, numero 20 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, per le imprese sociali il requisito soggettivo potrà ritenersi integrato laddove sussista uno specifico riconoscimento da parte della Pubblica amministrazione per l’esercizio delle attività indicate.

Una conclusione a cui è possibile giungere anche nel caso in cui sussista un finanziamento pubblico per la gestione e lo svolgimento del progetto educativo e didattico.

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