Controlli e liti

Tari, la Cassazione torna a premere sui magazzini

Per la Corte Suprema la produzione di rifiuti speciali non basta ad esentare l’intera area

di Pasquale Mirto

Con la sentenza 8222/2022 la Cassazione torna ad affrontare il problema della tassazione dei magazzini, peraltro in ambito specifico Tari.

Si tratta di tema d’attualità, anche alla luce delle nuove definizioni di rifiuti urbani e speciali dettate dal Dlgs 116/2020, che ha in parte riscritto il Testo unico ambientale ma senza modificare la disciplina speciale Tari della legge 147/2013.

È ben noto il contrasto interpretativo tra chi vorrebbe escludere tout court i magazzini dalla tassazione e chi li vorrebbe detassare solo con riferimento alle parti di aree in cui si producono rifiuti speciali (comma 649 della legge 147/2013).

La Cassazione, con la sentenza 8222/2022, va in questa direzione.

Il caso riguarda un magazzino nel quale si producevano rifiuti speciali da imballaggi terziari, smaltiti in via autonoma dall’impresa, ma senza alcuna dimostrazione in merito alla parte di aree in cui i rifiuti erano prodotti. Per la Corte, la produzione di rifiuti speciali non è da sola sufficiente a escludere dalla tassazione l’intera superficie utilizzata.

La Corte ricorda che il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte «a qualsiasi uso adibiti», suscettibili di produrre rifiuti urbani. La riduzione della superficie tassabile, nel caso di comprovata produzione di rifiuti speciali, opera anche per gli imballaggi terziari.

Per giurisprudenza di legittimità costante spetta al contribuente l’onere di provare i presupposti che danno luogo alla riduzione della superficie, come la natura speciale dei rifiuti prodotti, l’entità della superficie di produzione, lo smaltimento a proprie spese. Infatti, pur operando in regime di Tari il principio secondo cui spetta all’amministrazione l’onere della prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della presentazione della dichiarazione) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un’eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

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