Professione

Commercialisti, entro il 30 settembre il versamento dei contributi rinviati per il virus

Per il pagamento del minimo 2021 bisogna tener conto del parziale esonero riconosciuto dalla legge

di Federica Micardi

Entro 30 settembre i commercialisti iscritti alla Cassa di previdenza di categoria (Cnpadc) devono effettuare una serie di versamenti contributivi prorogati a causa della pandemia. In particolare i versamenti “rimandati” da effettuare entro fine mese sono:
● la quarta rata delle eccedenze contributive 2020;
● il 50% dei contributi sospesi per emergenza Covid-19 e cioè: la seconda, la terza e la quarta rata delle eccedenze contributive relative al 2019 la cui originale scadenza era rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre 2020.

Al recupero dei contributi 2020, sospesi per l’emergenza sanitaria, sempre il 30 settembre si aggiunge anche il versamento della prima rata o della rata unica dei contributi minimi 2021; la scadenza originaria era il 31 maggio ed è stata prorogata due volte in attesa del decreto per il parziale esonero dei contributi 2021 previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 178/2020, decreto pubblicato il 27 luglio scorso.

Esonero contributivo

La domanda per l’esonero contributivo deve essere presentata alla Cassa di previdenza entro il 31 ottobre, mentre il versamento della prima o unica rata dei contributi minimi va effettuato entro la fine di questo mese.

La Cassa invita chi è interessato a presentare la domanda di esonero e ha autorizzato l’addebito dei contributi minimi con SDD (Sepa Direct Debit) a revocare presso il proprio istituto di credito l’addebito della contribuzione minima 2021 e, una volta ricevuta dalla Cassa la comunicazione di SDD insoluto, procedere alla generazione e al pagamento del MAV dei contributi minimi 2021 utilizzando il servizio «PPC - Portale Pagamento Contributi», disponibile tra i servizi online, deselezionando il contributo minimo soggettivo 2021. Solo quest’ultimo passaggio va effettuato da chi effettua il versamento con il Mav.

A chi ha presentato entro il 15 settembre l’istanza di esonero contributivo non sarà richiesto il versamento dei contributi minimi 2021.

Chi ha diritto all’esonero

Possono richiedere l’esonero - per il solo contributo soggettivo - i dottori commercialisti iscritti alla Cnpadc entro la fine del 2020, che possiedono i seguenti requisiti:

● non essere stati titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno di invalidità nel corso del 2021;

● non essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;

● aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 (dichiarazione 2021) non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 (dichiarazione 2020);

● aver conseguito nell’anno d’imposta 2019 (dichiarazione 2020) un reddito professionale nonsuperiore a 50.000 euro; reddito da calcolare per cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività;

● essere in regola con i versamenti dei contributi.

Il requisito del calo del fatturato e del limite di reddito non riguardano gli iscritti nel corso del 2020.

La domanda di esonero parziale va presentata entro il 31 ottobre 2021 attraverso il servizio online DEC, disponibile nell’area riservata del sito della Cassa ( www.cnpadc.it ), allegando: copia del codice fiscale; copia del documento di identità in corso di validità.

Per legge l’esonero parziale dei contributi non potrà superare i 3mila euro a professionista, l’importo effettivamente riconosciuto sarà comunicato dal ministero una volta ricevute tutte le domande. Per questa agevolazione è stato stanziato un miliardo di euro, ma la stima di circa 500mila richieste circolata inizialmente si sta rivelando eccessiva. Ad oggi, infatti, le domande arrivate sono meno del previsto; a “tenere fuori” molti professionisti, a quanto risulta dai primi rilievi, è il requisito del calo del fatturato

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