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Pro rata per la Sas che affitta gli immobili abitativi come attività marginale

Iva

di Giorgio Confente

La domanda

Una società in accomandita semplice, che svolge l’attività di fabbricazione componenti elettronici, ha nel proprio patrimonio due immobili abitativi che affitta esente Iva, ex articolo 10 del Dpr 633/1972. Deve applicare il pro-rata o l’indetraibilità dell’Iva sui costi relativi agli immobili abitativi è oggettiva? Eventualmente, può optare per la separazione delle attività? L’attività di locazione non è occasionale, ma sicuramente è secondaria rispetto alla principale di impresa/produzione. Il dubbio mi viene leggendo il comma 2 dell’articolo 19bis del decreto Iva «non rilevano ai fini del pro-rata le operazioni esenti da 1 a 9 dell’articolo 10, quando non formano oggetto dell’attività». In questo caso, la locazione non è l’oggetto dell’attività, ma una attività marginale, seppur continuativa.
A.L. – Firenze

Si ritiene che la locazione degli immobili abitativi sia rilevante ai fini della determinazione del pro-rata. L’opzione per la separazione delle attività evita l’applicazione del pro-rata. Nel caso esposto dal lettore, la locazione rientra nell’oggetto dell'attività, in quanto si tratta di una attività svolta con carattere di continuità, anche se marginale rispetto a quella tipica. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per individuare le attività rilevanti, a norma dell'articolo 19 bis del decreto Iva, Dpr 633/1972, occorre avere riguardo non già all’attività definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente e concretamente svolta dall’impresa, poiché, ai fini del pro-rata, rileva il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute (Cassazione, sentenze n. 9670/2018 e n. 23811/2017).

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