I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 10 al 17 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Collegato fiscale alla Legge di bilancio/Riscossione

Legge di conversione approvata il 15 dicembre 2021

Decreto collegato fiscale alla Legge di bilancio 2022: conversione in legge

Nell'ambito della conversione in legge del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto collegato alla Legge di bilancio) si segnalano numerose novità, di seguito sintetizzate.

Pace fiscale

Si conferma l'annunciato slittamento (che arriva a tempo scaduto) al 9 dicembre 2021 (che va al 14 dicembre tenendo conto dei 5 giorni di tolleranza) per effettuare i versamenti delle somme dovute per la rottamazione-ter (di cui agli articoli 3 e 5, Dl 119/2018 e articolo 16-bis, Dl 34/2019), per la pace fiscale relativa alle risorse proprie della Ue (di cui all'articolo 5, Dl 119/2018) e per il saldo e stralcio delle cartelle (di cui all'articolo 1, comma 190, legge 145/2018).

Avvisi bonari

Come per la pace fiscale, la legge che proroga i termini per il pagamento degli avvisi bonari, arriva a tempo scaduto. In tema di avvisi bonari è prevista la riammissione in termini del versamento degli importi richiesti mediante avviso bonario, o a seguito della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione) come consentito dal Decreto Rilancio. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.

Cartelle di pagamento

Il termine per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 viene confermato a 180 giorni (il testo originario – articolo 2, Dl 146/2021 – prevedeva un differimento di 150 giorni).

Impugnazione di estratti di ruolo e cartelle

Viene modificato l'articolo 12, Dpr 602/1973, in materia di formazione e contenuto dei ruoli, e si dispone che l'estratto di ruolo (che altro non è se non un documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall'ente creditore, i cui dati vengono poi trasfusi nella cartella di pagamento) non costituisce un atto di riscossione e non contiene alcuna pretesa esattiva e impositiva, con l'effetto che esso non è impugnabile.Inoltre, si stabilisce che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in casi circoscritti (per la partecipazione a gare pubbliche di appalto; per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici; per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione).

Abolizione dell'esterometro

Viene rinviato alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l'obbligo di trasmissione al Sistema di Interscambio delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese/ricevute a/da soggetti esteri (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015). L'obbligo sostituirà l'attuale esterometro.

Fattura elettronica per prestazioni sanitarie

Anche per il 2022 vige il divieto di emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie (articolo 10-bis, Dl 119/2018).

Sistema tessera sanitaria

Viene disposto il rinvio al 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente termine del 1° gennaio 2022) dell'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Sistemi evoluti di incasso

Slitta al 1° luglio 2022 l'utilizzo dei sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), per assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri.Ad ogni modo, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possono trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito d'imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.

Proroga della sanatoria Irap

La sanatoria dei versamenti Irap slitta al 31 gennaio 2022. Si tratta della possibilità di regolarizzare, senza sanzioni e interessi, i versamenti Irap non eseguiti e sospesi dall'articolo 24, Dl 34/2020, in ipotesi di errata applicazione della verifica dei limiti e delle condizioni previste dalla Commissione Ue sul Temporary Framework.

Tari su immobili della Santa Sede

Si prevede l'esenzione Tari per taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929.

Imu sull'abitazione principale

L'agevolazione Imu per l'abitazione principale (esenzione dal tributo, purché non si tratti di casa di lusso) spetta in relazione all'unità abitativa nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Secondo la normativa vigente ante Dl 146/2021, nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica per un solo immobile. A seguito delle modifiche operate dal Dl 146/2021, se i membri del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia ove gli immobili siano ubicati in Comuni diversi.

Bonus teatro e spettacoli

Il credito d'imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali (articolo 36-bis, Dl 41/2021), è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Sanatoria bonus ricerca e sviluppo

Viene prevista una specifica procedura, senza applicazione di sanzioni e interessi, per il riversamento delle somme dovute in relazione ai crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

Obbligo della contabilità di magazzino

Viene effettuata una conversione in euro delle soglie che fanno scattare l'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino (articolo 14, Dpr 600/1973). Per effetto delle modifiche in esame, l'obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a 5,164 milioni di euro e a 1,1 milione di euro.

Esenzioni Iva per emergenza sanitaria

In recepimento della Direttiva Ue 2021/1159 si disciplinano le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di Covid-19.

Operazioni rilevanti ed esenti Iva

Si ricomprendono tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o sono considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse. Talune operazioni risultano essere esenti da Iva.

Enti del Terzo Settore

Per gli ETS (Enti del Terzo Settore), in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), si può applicare il regime forfetario già operante per le operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini Iva.

Iva nel settore dei trasporti

Circa le condizioni di non imponibilità dei trasporti, si dispone che dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente a tale data, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Ue 29 giugno 2017, causa C-288/16 (il regime di non imponibilità non si estende ai sub-vettori), sussistono alcune condizioni per la non imponibilità Iva dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile della bolletta doganale, ai sensi dell'articolo 69, Dpr 633/1972.

Controllo formale delle dichiarazioni precompilate

Si dispongono limiti ai poteri di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni precompilate: sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati (oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati), non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'agenzia delle Entrate procede a effettuare i controlli relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica (articolo 5, comma 2, Dlgs 175/2014).

Aiuti di Stato

Sono assoggettate alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione Ue (Temporary framework) anche le seguenti misure di agevolazione: a) il contributo a fondo perduto per le start-up (articolo 1-ter, Dl 41/2021); b) le diverse misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da Covid -19 (articolo 5, Dl 41/2021); c) l'esenzione dal versamento della prima rata Imu per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-sexies, Dl 41/2021); d) il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita Iva attiva al 30 giugno 2021 (articolo 1, Dl 73/2021); e) l'estensione e la proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 4, Dl 73/2021).

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021, n. 803

Consulenze sui Programmi di Sviluppo Rurale Regionali

Non si applica l'Iva – ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, Dpr 633/1972 – alle attività di consulenza effettuate in esecuzione della «Misura 2» dei Programmi di Sviluppo Rurale Regionali (PSR).Nello specifico, l'agenzia chiarisce che le somme erogate costituiscono sostegni economici erogati dalla Regione per l'attuazione della "Misura M02" del PSR. Mancando la corrispettività (il rapporto sinallagmatico) detti aiuti sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto oggettivo dell'imposta, come già chiarito con la Risposta Consulenza giuridica 28 settembre 2021, n. 13.Conseguentemente, non scontano l'imposta neppure le consulenze effettuate in esecuzione della citata misura.Qualora fossero state emesse fatture con Iva, sarà possibile emettere una nota di variazione entro un anno dall'effettuazione dell'operazione; in tal caso, andrà restituito quanto già eventualmente percepito a titolo d'imposta dalle società agricole che, a loro volta, dovranno riversare all'Erario l'Iva eventualmente detratta.

Accise/Riscossione

Dm 7 dicembre 2021, GU 14 dicembre 2021, n. 296

Bevande alcoliche e prodotti energetici: termini e modalità di versamento del tributo

Il Decreto fissa le modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti (alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke), relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2021.Il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, Dlgs 504/1995 (Testo unico sulle accise), secondo cui i termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze. Fino all'adozione di tale Dm, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti.I pagamenti sono effettuati, nel medesimo anno, entro: a) il 20 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti; b) il 27 dicembre se eseguiti direttamente in Tesoreria, ovvero tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della Tesoreria statale competente, ovvero tramite la piattaforma digitale PagoPA.

Agevolazioni/Fondo perduto

Dl 10 dicembre 2021, n. 209, GU 11 dicembre 2021, n. 294

Blocco dei pagamenti della Pubblica amministrazione: non si applica ai contributi Covid

L'articolo 3 del Decreto contiene una norma di interpretazione autentica volta ad escludere dal blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni le erogazioni dei contributi a fondo perduto riconosciuti in conseguenza della pandemia da Covid-19. La norma così recita: «Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».Si ricorda che l'articolo 48-bis, Dpr 602/1973 impone alle Pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001) e alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, di verificare se il beneficiario del pagamento risulti moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000 euro. Nello specifico, il soggetto pubblico, prima di effettuare il pagamento, invia una richiesta all'agente della Riscossione che controllerà se il beneficiario si trova nella condizione indicata dalla norma e ne dà comunicazione all'ente richiedente.In presenza di cartelle di pagamento scadute per importi superiori a detta soglia, le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento e devono segnalare la morosità all'agente della Riscossione, per consentire a quest'ultima di esercitare i propri poteri di riscossione delle somme iscritte a ruolo mediante pignoramento presso terzi (articolo 72-bis, Dpr 602/1973), notificando al soggetto pubblico l'ordine di versare la somma dovuta al privato direttamente allo stesso agente della Riscossione, fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo.Grazie alla disapplicazione prevista dalla nuova disposizione, i contributi a fondo perduto legati all'emergenza sanitaria non saranno soggetti al blocco e saranno riconosciuti anche ai beneficiari in debito verso il Fisco; inoltre, data la valenza retroattiva di una norma di interpretazione autentica, eventuali blocchi di pagamento già disposti devono essere rimossi ai fini dell'erogazione dei contributi.

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 dicembre 2021, n. 808

Agevolazioni «prima casa» per soggetti under 36 anni: atti giudiziali di trasferimento immobiliare

L'articolo 64, comma 7, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto uno speciale regime di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà della «prima casa», se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40.000 euro annui.La norma è applicabile per gli atti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021) e il 30 giugno 2022.Le agevolazioni in esame si applicano anche nelle ipotesi in cui il diritto sull'immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso all'esito di un procedimento giudiziale, come già chiarito con la Cm 14 ottobre 2021, n. 12/E.L'interpretazione fornita è coerente con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazioni «prima casa» disciplinata dalla Nota II-bis, all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, la cui applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga tramite un provvedimento giudiziale (Rm 28 maggio 2021, n. 38/E).

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021, n. 804

Superbonus: interventi su immobili di proprietà di una IPAB

Una IPAB intende effettuare interventi di risparmio energetico e antisismici su unità immobiliari dalla stessa possedute all'interno di un condominio e locate a persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, beneficiando del Superbonus o, in alternativa, del bonus facciate, ecobonus e sisma bonus.Quanto al bonus facciate, ecobonus e sisma bonus, l'agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione spetta anche agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.Quanto al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020), invece, le IPAB non possono fruire del beneficio fiscale, non essendo incluse nell'elenco tassativo dei beneficiari dell'agevolazione (di cui all'articolo 119, comma 9, Dl 34/2020).Il beneficio può essere fruito dai conduttori degli immobili locati dall'IPAB, in qualità di condòmini: questi possono beneficiare del Superbonus per gli interventi di risparmio energetico e antisismici da realizzare sulle parti comuni dell'edificio e sulle singole unità immobiliari, a condizione che sostengano direttamente le spese e che gli immobili in questione siano dagli stessi detenuti in base a un idoneo titolo giuridico.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021, n. 805

Bonus facciate: lato dell'edificio visibile solo dalla ferrovia

Un contribuente intende realizzare interventi di risanamento dell'intero perimetro esterno di un edificio di sua proprietà, situato in una strada privata; due porzioni di facciata sono visibili da una via pubblica, mentre le altre tre facciate, dalla rete ferroviaria.Si ricorda che il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160) spetta per i lavori sull'involucro esterno dell'edificio visibile dal suolo pubblico. Diversamente, il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, ad eccezione di quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.Gli interventi devono riguardare gli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.L'agenzia precisa che – nel caso di specie – il bonus facciate spetta anche per gli interventi effettuati su un edificio avente alcuni lati sulla rete ferroviaria pubblica, essendo questa considerata suolo ad uso pubblico.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 dicembre 2021, n. 806

Superbonus: interventi antisismici su pertinenze

Gli interventi antisismici sono eseguiti su parti comuni del fabbricato abitativo e su pertinenze (demolizione e ricostruzione con riduzione della classe di rischio sismico di due pertinenze di proprietà esclusiva di uno dei condòmini) situate in un fabbricato separato dal fabbricato principale. Si chiede di conoscere il limite massimo di spesa agevolabile ai fini del Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020).Ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell'unità immobiliare (di proprietà esclusiva di un solo condòmino) situate in un edificio diverso da quello condominiale.L'istante, in qualità di coniuge convivente del proprietario degli immobili oggetto di intervento, può calcolare la detrazione mantenendo separati i due limiti di spesa: a) per gli interventi condominiali, il limite è pari a 192.000 euro (96.000 per le due unità immobiliari di cui si compone l'edificio in condominio); b) per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze, è possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 dicembre 2021, n. 807

Superbonus: interventi su immobili di fondazioni

Il caso esaminato riguarda interventi rientranti nel Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) realizzati da una fondazione su edifici residenziali di cui ha la disponibilità.Sul punto viene ricordato che l'applicazione del Superbonus nei confronti degli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) e degli enti equiparati è subordinata all'esistenza di due requisiti sanciti dal comma 9 del citato articolo 119: 1) requisito soggettivo: la norma è applicabile agli IACP comunque denominati o agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing»; 2) requisito oggettivo: gli interventi devono essere realizzati su immobili, di proprietà dei predetti istituti/enti o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.Se l'istante, nel caso di specie una fondazione, possiede i suddetti requisiti può beneficiare del Superbonus per gli interventi realizzati sugli edifici residenziali di cui ha la disponibilità. La verifica dei profili soggettivi, che dev'essere effettuata caso per caso, attiene all'applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale sociale nonché, per le società «in house providing», della legislazione europea in materia e presuppone un'indagine di natura extra-tributaria.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 dicembre 2021, n. 809

Superbonus: interventi su un condominio minimo

Relativamente agli interventi antisismici e di efficientamento energetico che danno diritto al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020), realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un edificio che costituisce un condominio «minimo», l'agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti.

1)Il soggetto che deve effettuare i pagamenti

In assenza di codice fiscale attribuito al condominio, le fatture vanno emesse nei confronti del condomino che effettua gli adempimenti connessi e i pagamenti possono essere eseguiti da quest'ultimo. Si ricorda che per i condomìni minimi non è necessaria la nomina dell'amministratore; pertanto, relativamente agli interventi effettuati sulle parti comuni, i condomìni possono utilizzare direttamente il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti connessi (Cm 7/E/2021). La detrazione spetta anche a chi non è intestatario del bonifico o della fattura, a condizione che abbia sostenuto le spese e che – fin dal primo anno di fruizione del beneficio – i documenti di spesa siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l'indicazione della relativa percentuale. Ciascun condomino, inoltre, indipendentemente dalla scelta effettuata dall'altro, può scegliere di fruire direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 121, Dl 34/2020).

2)Il limite di spesa per sostituire l'impianto di riscaldamento

Per calcolare il limite di spesa per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento è necessario dividere la detrazione massima ammissibile (di cui all'articolo 119, comma 2, Dl 34/2020) per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti (detrazione massima divisa per 1,1). Considerato che per i lavori di efficientamento energetico la detrazione massima è pari a 30.000 euro (articolo 14, comma 2-bis, Dl 63/2013), il limite di spesa ammesso al Superbonus sarà di 27.273 euro.

3)Installazione di grate alle finestre

Detta opera costituisce un intervento trainato nell'ambito degli interventi trainanti del Superbonus (es. cappotto termico e interventi antisismici). Secondo l'agenzia delle Entrate, il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato; pertanto, i costi sostenuti per l'installazione delle grate alle finestre rientrano nell'agevolazione, a condizione che un tecnico abilitato attesti il collegamento dell'intervento con la realizzazione e il completamento degli interventi agevolati.In caso contrario, per le spese in questione è comunque possibile fruire della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie, senza, però, poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Accertamento delle imposte/Controllo delle dichiarazioni

Risoluzione agenzia delle Entrate 16 dicembre 2021, n. 72/E

Comunicazioni di irregolarità: riduzione delle sanzioni e assistenza CIVIS

Sono forniti chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e dell'articolo 54-bis del Dpr 633/1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari.I citati articoli 36-bis e 54-bis stabiliscono che il contribuente, qualora rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, possa fornire i chiarimenti necessari «entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione». Tale termine, nel caso di invio con canali telematici dell'invito contenente gli esiti della liquidazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al Dpr 322/1998, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l'avviso è reso disponibile all'intermediario (articolo 2-bis, comma 3, Dl 203/2005).Tra i servizi disponibili sul canale CIVIS, quello di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici, attivo dal 2009, consente, se dal controllo emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, di chiedere chiarimenti e il riesame della posizione, segnalando le ragioni per cui si ritiene il pagamento non dovuto. Se le ragioni sono fondate, l'utente ottiene la rideterminazione della pretesa tributaria e la correzione della comunicazione di irregolarità. I dubbi espressi dagli intermediari riguardano, in particolare, gli effetti della presentazione dell'istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell'applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente.Il trattamento ordinariamente effettuato dagli Uffici nella lavorazione di tali istanze prescinde dal canale di presentazione (Ufficio o CIVIS) ed è conforme alle indicazioni riportate nelle disposizioni normative di riferimento. Si richiama, al riguardo, l'articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997, da cui si evince che il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione d'irregolarità rappresenta il fondamentale presupposto per beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e degli interessi, che sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Peraltro, i predetti benefici permangono anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con lieve ritardo (non superiore a sette giorni) rispetto al termine sopra richiamato, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15-ter, commi 3 e 4, Dpr 602/1973. Di conseguenza, hanno diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi i contribuenti che provvedono tempestivamente (entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione) al pagamento di quanto richiesto con la comunicazione d'irregolarità.Per i contribuenti che forniscono i chiarimenti necessari per rideterminare correttamente gli esiti della liquidazione, è necessario distinguere due ipotesi:

1) la richiesta di riesame in autotutela viene trasmessa tramite CIVIS all'agenzia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (fa fede la data riportata nella ricevuta telematica rilasciata dal sistema CIVIS).L'esito del controllo può dar luogo a: a) accoglimento della richiesta per il complessivo importo: l'Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione; b) accoglimento della richiesta solo parziale: l'Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997, dal ricevimento della seconda comunicazione – contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute – decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua, se paga nel termine di trenta giorni dal ricevimento di questa ulteriore comunicazione; c) mancato accoglimento della richiesta: l'Ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, come già detto, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme;

2) la richiesta di riesame in autotutela viene trasmessa tramite CIVIS all'agenzia oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.L'esito del controllo può dar luogo a: a) accoglimento della richiesta per il complessivo importo: l'Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione; b) accoglimento della richiesta solo parziale: l'Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione. Tuttavia, il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue; c) la richiesta viene respinta: l'Ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021, n. 69/E

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in società sportive: codice tributo

Viene istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 81, Dl 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto).Si tratta del codice tributo 6954, denominato «Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive - art. 81 DL 104/2020».Nel modello F24 il codice tributo dev'essere esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a credito compensati, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna Importi a debito versati. Nel campo Anno di riferimento va indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato AAAA. L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nel Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del portale dell'agenzia delle Entrate.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021, n. 70/E

Super Ace: codice tributo

Viene istituito il codice tributo 6955 per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta Ace di cui all'articolo 19, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis).In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo va esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a credito compensati, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna Importi a debito versati. Nel campo Anno di riferimento dev'essere indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce il credito, nel formato AAAA.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021, n. 71/E

Dta: ridenominazione del codice tributo

Viene ridenominato il codice tributo 2900 per il versamento, tramite il modello F24, della commissione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta (Dta), di cui all'articolo 1, comma 241, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021; articolo 11, Dl 59/2016).Il codice è ora denominato «Canone art. 11 DL 59/2016 - commissione art. 1 c. 241 L. 178/2020».

Riscossione/Interessi

Dm 13 dicembre 2021, GU 15 dicembre 2021, n. 297

Tasso interessi legali: nuova misura dal 2022

Dal 1° gennaio 2022 il tasso legale – di cui all'articolo 1284, comma 1, Codice civile – passerà dall'attuale misura dello 0,01% all'1,25%. E' dall'anno 2014 che il tasso non superava la soglia dell'1%.L'aggiornamento annuale è previsto – dall'articolo 1284 citato – «sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno».La modifica apportata avrà anche alcuni riflessi fiscali, come ad esempio per la determinazione degli interessi da versare in sede di ravvedimento operoso.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 16 dicembre 2021, n. 73/E

Contributo perequativo: codici tributo

È stato istituito il codice tributo 6957 denominato «Contributo a fondo perduto perequativo – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021» da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il bonus istituito dal Decreto Sostegni-bis.Il credito d'imposta spetta ai soggetti, con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che hanno consuntivato una riduzione di reddito nel 2020 (rispetto al 2019): esso, a scelta del beneficiario, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, compilando la sezione Erario ed indicando, come periodo di riferimento, l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto (Cfp).Sono stati istituiti, inoltre, i codici tributo 8134, 8135 e 8136 per coloro che hanno ricevuto il Cfp non spettante, mediante accredito sul conto corrente o tramite utilizzo in compensazione, e intendono restituire spontaneamente le somme in quanto non spettanti. In detta ipotesi va utilizzato il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), esponendo le somme dovute nella colonna Importi a debito versati, indicando nella sezione Contribuente i dati del soggetto tenuto al versamento, e riportando nella sezione Erario ed altro la lettera «R» (nel campo Tipo) e, come Anno di riferimento, l'anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo.

Redditi di impresa /Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 dicembre 2021

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di novembre 2021

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di novembre 2021. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del Tuir, nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.