Imposte

Super ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici

di Tiziano Mariani e Marco Morachioli

I costi delle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche, che non sono oggetto di stima catastale in quanto «imbullonati», devono essere ammortizzati al 9%, mentre vanno ammortizzate al 4% solo le componenti immobiliari di questi impianti. Di conseguenza, le componenti impiantistiche delle centrali potranno, se ricorrono gli altri presupposti di legge, fruire del super ammortamento. Sono questi i più rilevanti e attesi chiarimenti, relativi al settore delle energie rinnovabili, contenuti nella circolare 4/E del 31 marzo scorso dell'agenzia delle Entrate e del ministero per lo Sviluppo economico.

A determinare notevoli incertezze circa la corretta aliquota d'ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici è stata la normativa sugli «imbullonati», introdotta dall'articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016. Questa disciplina, di natura catastale, prevede che, nell'ambito della stima diretta della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E (in cui sono accatastabili le centrali), i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo che non conferiscono all'immobile un'utilità apprezzabile, non devono essere più oggetto di stima.

Le conseguenze applicative della disposizione dovevano essere considerate alla luce dei principi contenuti nella circolare 36/E/2013, nella quale, per ragioni di semplificazione connesse alla tematica dell’inquadramento degli impianti fotovoltaici ed eolici quali beni mobili o immobili, si era ritenuto opportuno qualificare, a questi fini, gli impianti in funzione della loro rilevanza catastale. Con il mutamento della disciplina catastale degli impianti «imbullonati», ci si chiedeva, quindi, quali fossero le conseguenze ai fini dell’applicazione delle aliquote di ammortamento indicate nella circolare 36/E.

Una prima interpretazione in merito era stata fornita dall’Aidc con la norma di comportamento 197/2016 nell'ambito della quale si chiariva che, sulla base del cosiddetto approccio per componenti, agli impianti fotovoltaici ed eolici a terra, classificati come tali in bilancio, era applicabile l’aliquota di ammortamento del 9%, mentre quella del 4% risultava applicabile solamente alle partidegli impianti identificabili quali fabbricati in senso proprio.

Le condivisibili conclusioni dell’Aidc venivano, tuttavia, smentite dal Mef nella risposta all'interrogazione parlamentare 5-09541 del 22 settembre 2016, nella quale si confermava l’applicabilità dell’aliquota del 9% esclusivamente agli impianti fotovoltaici qualificabili quali beni mobili, precludendo, tra l’altro, ai consistenti impianti fotovoltaici a terra la possibilità di fruire del super ammortamento.

È con la circolare 4/E/2017 che l’agenzia delle Entrate, confermando, in parte, la tesi dall’Aidc, consente espressamente l’applicazione dell’aliquota del 9% anche alle componenti impiantistiche dei parchi fotovoltaici ed eolici a terra, aprendo, quindi, al settore delle rinnovabili, la possibilità di applicare il super ammortamento ai costi più significativi di tali impianti (quali, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e gli aereogeneratori).

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