Imposte

Agevolata la Reoco se compra dalla banca

La risposta a interpello 304: niente imposte ridotte per gli Npl acquistati nel mercato secondario

di Angelo Busani

La normativa che agevola le operazioni compiute dalle società Reoco nell’ambito di una cartolarizzazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) non è estensibile all’acquisto di crediti deteriorati, derivanti da finanziamenti bancari, effettuato mediante una cartolarizzazione, quando il soggetto cedente non sia una banca o un intermediario finanziario autorizzato ai sensi dell’articolo 106 del Dlgs 385/1993 (il Tub, testo unico bancario).

Lo affermano le Entrate nella risposta a interpello 304 del 28 aprile 2021, osservando il caso di una cessione di crediti effettuata da una società veicolo di cartolarizzazione (una cosiddetta Reoco), la quale, a sua volta, aveva comprato i crediti deteriorati ceduti da banche e intermediari finanziari; operazione che, perciò, non è stata ritenuta dalle Entrate suscettibile di avvalersi della predetta agevolazione (recata dall’articolo 7.1 della legge 130/1999).

In sostanza sono agevolate le operazioni di cartolarizzazione che comportano la cessioni di credito effettuate nel cosiddetto mercato primario (vale a dire quello nel quale intervengono come parti cedenti gli istituti di credito che hanno conseguito i crediti in dipendenza di finanziamenti dai medesimi concessi), mentre non rientrano nel perimetro dell’agevolazione le operazioni sul mercato secondario, nelle quali come cedente interviene il soggetto che ha comprato il credito nel mercato primario.

Le Entrate osservano che il regime di favore è stato introdotto per rendere fiscalmente neutrale l’intervento delle società Reoco nell’ambito di operazioni finalizzate alla valorizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati ceduti da banche e intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell’articolo 106 Tub.

In altre parole, la circostanza che la cessione di crediti deteriorati venga realizzata da parte di banche o di intermediari finanziari autorizzati costituisce una condizione per poter utilizzare le disposizioni fiscali che consentono l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Trattandosi, dunque, di un beneficio fiscale, la norma che lo contempla è di stretta interpretazione e non può essere estesa al di fuori dell’alveo per il quale esso è previsto. L’Agenzia, quindi, non si rende sensibile all’argomento per il quale la finalità dell’agevolazione in parola sarebbe quella di agevolare lo smaltimento dei crediti deteriorati e, pertanto, ininfluente sarebbe la natura del soggetto che cede il credito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©