Professione

L’aggiornamento del codice Ateco non riduce le attività dei revisori contabili

Le attività che possono svolgere gli esperti contabili iscritti alla sezione B dell’albo sono elencate dal Dlgs 139/2005 che regolamenta la professione, e non dalla dicitura esplicativa Ateco

di Federica Micardi

L’aggiornamento del codice Ateco 69.20.12 dedicato ai servizi forniti da esperti contabili, non modifica e tantomeno riduce le attività che gli esperti contabili possono svolgere. Lo chiarisce il Consiglio nazionale dei commercialisti con il Pronto ordini 89/2022 pubblicato il 21 novembre.

Diversa dicitura

Il dubbio, sollevato dall’ordine di Pesaro, sorge perché mentre l’ordinamento professionale riconosce agli iscritti nella Sezione B-Esperti contabili dell’albo unico competenza tecnica per svolgere l’attività di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari (articolo 1, comma 4, Dlgs 139/2005), le note esplicative e di contenuto del codice Ateco 69.20.12 predisposte dall’Istat in sede di aggiornamento dei codici Ateco 2007 richiamano l’attività di predisposizione di dichiarazioni tributarie ma non anche quella di elaborazione delle medesime dichiarazioni. Analogo dubbio viene posto per l’attività di registrazione dei contratti e ogni adempimento connesso.

La classificazione Ateco

Il Consiglio nazionale dei commercialisti , nel pronto ordini 89/2022 ricorda che l’Ateco è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche; la classificazione viene anche utilizzata per altre finalità di natura amministrativa, ad esempio fiscali, ma riguarda, pur sempre, le attività economiche e non l’oggetto delle professioni, considerato che le leggi o gli albi professionali non sono considerati nei criteri utili alla determinazione della struttura della nomenclatura di riferimento.

Date queste premesse l’aggiornamento del Codice Ateco 69.20.12 non modifica le attività oggetto della professione di esperto contabile elencate nel Dlgs 139/2005.

Quale codice per lo studio associato

In tema di codici Ateco, con il Pronto ordini 109/2022 si entra nel merito di quale codice deve utilizzare uno studio associato composto da un dottore commercialista e da un esperto contabile. Il dubbio è se vanno utilizzati, per le attività primarie, sia il codice 69.20.11 relativo ai servizi forniti da commercialisti sia il codice 69.20.12 relativo ai servizi forniti da esperti contabili.

Il Consiglio nazionale risponde che negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’agenzia delle Entrate sia sufficiente utilizzare il solo codice 69.20.11 potendo i commercialisti comunque prestare tutti i servizi forniti dagli esperti contabili.

È necessario utilizzare i due distinti codici solo nel caso in cui si intenda mantenere separate le attività svolte dai due professionisti associati.


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