Come fare perAdempimenti

Dogane, così il rilascio per le informazioni tariffarie vincolanti

di Ettore Sbandi e Ludovica Clara Milani

  • Quando Dal 31 marzo 2023

  • Cosa scade Procedura per richieste, rilascio e gestione ITV

  • Per chi Operatori commerciali o economici extra Ue con codice Eori

  • Come adempiere Istanza solo con formulario elettronico sul Generic trader portal, con codice Eori

1In sintesi

Con la circolare 11 del 31 marzo scorso l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli aggiorna la precedente prassi (circolare 8/D del 2013) alle disposizioni del Codice doganale dell’Ue, dettagliando integralmente l’iter di richiesta e rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), gli interpelli speciali che definiscono la classificazione doganale delle merci.

L’Agenzia ha dunque fornito un utile ed articolato strumento di ausilio alle imprese ed agli Uffici locali, guidandone l’attività e precisando quali siano i vari step da seguire nel procedimento amministrativo.

L’Amministrazione, in sostanza, ha reso maggiormente solido l’iter già esistente, nonché le relative regole di trasparenza in materia di Informazioni tariffarie vincolanti, provvedimenti dell’autorità doganale con le quali si attesta la corretta classificazione doganale delle merci oggetto di operazioni di import ed export.

Nel contesto attuale, l’ITV rappresenta una leva di straordinaria rilevanza, unica forma di interpello speciale in grado di fornire certezza alle imprese nazionali circa la classificazione dei beni dalle stesse movimentati su tutto il territorio doganale dell’Ue, con effetti diretti ed indiretti.

In sostanza, le ITV si qualificano come decisioni amministrative di rilievo unionale, previste per facilitare l’applicazione della normativa doganale ed incrementare il livello di compliance degli operatori economici.

A tal fine, la circolare in commento, seppur complessa, appare esaustiva, andando a descrivere ogni fase del procedimento, dalla richiesta all’esito, dall’esame dei campioni alle relazioni tecniche di accompagnamento, sino alle ipotesi di revoca ed a quelle di ultrattività.

2Le principali novità

Considerata la rilevanza e la complessità dell’attività di classificazione, il c.d. pacchetto del Cdu – regolamenti delegato (Ue) 2446/2015, delegato transitorio (Ue) 341/2016, esecutivo (Ue) 2447/2015 – ha innovato e rafforzato la disciplina concernente le decisioni relative alle Informazioni tariffarie, in particolare quella relativa alle Informazioni tariffarie vincolanti.

I servizi della Commissione europea hanno recentemente sottolineato l’importanza delle ITV che, in base alle nuove condizioni, possono essere richieste solo laddove si riferiscano ad operazioni commerciali realmente prospettate e siano collegate a specifici regimi doganali.

Inoltre, in considerazione dell’obbligo di indicare il numero di decisione ITV nella dichiarazione doganale, l’impiego di tali informazioni vincolanti è divenuto, per gli operatori economici, stringente e consente di raggiungere più efficacemente l’obiettivo di uniformare l’applicazione della normativa unionale nei vari Stati membri.

A tal fine, le autorità doganali hanno il compito di evitare il rilascio di decisioni ITV divergenti, che potrebbero creare una disparità di trattamento nei confronti degli operatori Ue.

Da ultimo, nella circolare, è data notizia del nuovo servizio di helpdesk predisposto dalle Dogane e che risponde a quesiti di natura tecnica e giuridico-procedurale relativi alle ITV, posti non solo dalle imprese ma anche dagli Uffici locali.

3Le caratteristiche e l’efficacia delle ITV

Come anticipato, le decisioni ITV hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio unionale e sono vincolanti nei confronti:
a) di tutte le autorità doganali dell’Unione europea;
b) del titolare della decisione, il quale dovrà utilizzare la decisione mediante menzione obbligatoria resa attraverso l’indicazione del numero della ITV in corrispondenza del codice documento C626 tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale.

La corretta determinazione del codice di nomenclatura combinata di un prodotto consente alle aziende di ottenere la certezza informativa sul suo trattamento tributario, daziario, con riflessi in ambito Iva e su tutti i temi extratributari. Infatti, solo avendo certezza della classificazione di un bene, le imprese possono conoscere, ad esempio, se sono ottemperate le regole di origine, se vi sono restrizioni all’import o all’export, se il prodotto ricade nel regime dual use, Reach, beni culturali, ovvero al regime delle direttive di Sicurezza.

Le ITV possono essere richieste all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o entro cui dette decisioni saranno utilizzate.

4Il procedimento di richiesta e rilascio

Il procedimento di richiesta, rilascio e gestione delle ITV avviene unicamente mediante l’apposito sistema informatico, Electronic binding tariff information (Ebti), che consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso procedurale per il rilascio delle decisioni.

La procedura per il rilascio delle ITV è centralizzata e gestita esclusivamente dall’Ufficio Tariffae classificazione della direzione Dogane (di seguito, Ufficio centrale).

A proporre la domanda:
a) operatore commerciale;
b) un suo rappresentante incaricato della gestione dell’istanza;
c) operatore economico stabilito al di fuori dell’Ue, purché acquisisca codice Eori presso la autorità doganale dello Stato membro in cui intende svolgere le operazioni doganali.

Le istanze devono essere presentate dall’operatore esclusivamente tramite il formulario elettronico disponibile sul Generic trader portal. Per accedervi e presentare istanza, l’operatore deve essere in possesso di un codice Eori valido, delle credenziali di accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale nazionale Pudm e delle autorizzazioni ai servizi Ue.

Dopo aver inviato la domanda, l’operatore riceve entro 7 giorni la conferma di ricezione e il numero identificativo ITV.

Ogni domanda di ITV può riferirsi ad una sola merce/articolo, fatte salve disposizioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti i c.d. "assortimenti".

Nella presentazione della richiesta di ITV è necessario:
• corredare l’istanza di schede tecniche e documentazione commerciale, foto e qualsivoglia documentazione utile, riguardanti le caratteristiche del prodotto;
• inserire nel campo confidenziale (campo 10) eventuale documentazioni che riporti notizie riservate;
• compilare il campo 9 in modo chiaro e completo, è fondamentale che la descrizione delle merci consenta la corretta identificazione dell'articolo da classificare, in quanto costituisce il nesso effettivo tra la decisione ITV e la merce dichiarata.

Durante la successiva fase istruttoria sono coinvolti gli Uffici locali, incaricati di inviare all’Ufficio centrale una relazione nella quale riportano:
• il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto di ITV;
• l’esistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla classificazione della merce oggetto della domanda ITV;
• ogni altro elemento conoscitivo utile al caso.

Le decisioni ITV rilasciate non possono essere modificate in alcun caso.

5Il rinnovo, la cessazione, la revoca e l’annullamento

Il rinnovo di una ITV consiste nel rilascio di una nuova decisione, dotata di proprio numero di riferimento, avente ad oggetto la medesima merce ed intestate allo stesso titolare di una ITV ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di rinnovo.

Sarà possibile adottare la nuova ITV con validità a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza della ITV di cui si chiede il rinnovo.

Le ITV cessano di essere valide a partiredalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione di merci identiche o simili a quelle di cui alla ITV.

La cessazione della validità delle decisioni ITV non ha effetto retroattivo.

La revoca scatta per: i) decisioni non più compatibili con l’interpretazione delle nomenclature a seguito della pubblicazione di note esplicative della NC, sentenze della Cgue o decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del SA dell’Organizzazione Mondiale Dogane; ii) adozione di una decisione della Commissione in cui si chiede allo Stato membro interessato di revocare specifica ITV.

Infine, le ITV vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente.

In caso di annullamento della ITV non è previsto l’uso esteso e le importazioni di merci interessate dalla ITV annullata potrebbero essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi.

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