Controlli e liti

La sentenza di condanna restitutoria paga l’imposta di registro fissa

Stop al prelievo al 3% sulle somme da rendere per risoluzione del contratto: per la Cgt di 2° grado della Lombardia rileva la caducazione del rapporto di mandato

In caso di sentenza di condanna alla restituzione di somme di denaro, conseguente a una pronuncia di risoluzione di un contratto, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 3906/17/2022 (presidente e relatore Lamanna).

Una contribuente affida a un professionista la gestione di una rilevante somma di denaro con un mandato fiduciario di tipo germanistico. Dopo il decesso del professionista, il Tribunale di Milano dichiara risolto il contratto di mandato e condanna gli eredi del de cuius, ciascuno pro quota, alla restituzione dell’intera somma originariamente affidata in gestione, oltre gli interessi legali.

L’agenzia delle Entrate notifica quindi alle parti separati avvisi di liquidazione, con i quali liquida l’imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza del Tribunale, applicando l’aliquota del 3% prevista per gli atti giudiziari «recanti condanna al pagamento di somme o valori» (articolo 8, comma 1, lettera b della Tariffa parte prima allegata al Dpr n. 131/1986).

Tra i destinatari degli avvisi vi è la moglie del de cuius, che propone ricorso affermando tra l’altro l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa, , essendosi in presenza della mera restituzione di somme a seguito della risoluzione dell’originario contratto di mandato: tale fattispecie rientrerebbe nell’articolo 8, comma 1, lettera e) della Tariffa, riguardante gli atti giudiziari «che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto».

In proposito si registrano orientamenti contrastanti in giurisprudenza. Ad esempio, la Corte di cassazione 32969/2018 ha affermato che «i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera. b) … a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l’annullamento o la declaratoria di nullità dell’atto nel qual caso l’imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lettera e) del citato articolo 8».

Secondo questa interpretazione, l’inciso «ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni» sarebbe riferibile ai soli provvedimenti che dichiarino la nullità o l’annullamento di un atto, pertanto la risoluzione di un atto che comporti il trasferimento di somme di denaro o di beni andrebbe tassato in misura proporzionale.

Secondo i giudici della commissione lombarda, invece, posto che la ragione della condanna di carattere restitutorio è la caducazione del mandato fiduciario, non può che conseguirne l’applicazione dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, con la liquidazione dell’imposta in misura fissa. A supporto della decisione, viene richiamata la sentenza della Cassazione 6752/2022, riguardante proprio una ipotesi di condanna alla restituzione di somme a seguito di risoluzione di un contratto.

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