Adempimenti

Dichiarazione aiuti Covid preclusa alle holding

L’impossibilità di presentare il modello le esclude dal monitoraggio

di Giorgio Gavelli

Approfondendo le Faq in tema di dichiarazione aiuti di Stato, diffuse giovedì dall’agenzia delle Entrate (si veda lo speciale «Aiuti Covid, cosa cambia con l'autodichiarazione semplificata dopo le Faq delle Entrate») emergono altri spunti, anche con riferimento a situazioni non ancora chiarite.

Una risposta delle Entrate conferma che la riallocazione di un aiuto dal primo al secondo periodo della sezione 3.1 deve essere gravato degli interessi (regolamento Ce 794/2004), i quali “peseranno” sul secondo limite. Non è altrettanto chiaro se tali interessi vanno considerati anche in caso di riallocazione dalla sezione 3.1 alla sezione 3.12.

Ricordiamo che, dall’esame del modello, emerge che:

l’eccedenza degli aiuti della sezione 3.1 nel primo periodo (fino al 27 gennaio 2021) può essere allocato in tre direzioni: a valere sul massimale della stessa sezione per il periodo successivo, a valere sul massimale della sezione 3.12 ante 28 gennaio 2021 ovvero su quello successivo;

l’eccedenza della sezione 3.1 del secondo periodo (dal 28 gennaio 2021) può essere allocata solo a valere sul massimale della sezione 3.12 del medesimo periodo;

l’eccedenza della sezione 3.12 ante 28 gennaio 2021 può essere allocata a valere sul massimale del periodo successivo, mentre un’eccedenza di tale sezione, verificatasi dopo il 27 gennaio 2021, non sembra possa aver altro rimedio che quello della restituzione o della decurtazione da successivi aiuti.

A nostro avviso, l’allocazione con «salto di periodo» è gravata di interessi, ma quando si passa da una sezione all’altra nell’ambito dello stesso periodo gli interessi non dovrebbero essere dovuti. Tuttavia le Faq non sembrano dello stesso avviso, per cui sarebbe opportuno un chiarimento.

Le risposte dell’Agenzia confermano che la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che hanno ricevuti aiuti del Temporary framewortk ma, alla scadenza del termine per la trasmissione, risultano cessati, e che l’obbligo riguarda anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34 Iva), se non presentano qualche causa di esclusione specifica. Inoltre, l’eventuale restituzione dell’eccedenza Irap intervenuta entro il 30 giugno scorso (articolo 42-bis, comma 5, del Dl 104/2020) costringe ad una integrativa sul rigo IS201 del modello 2021. Tuttavia non è ben chiaro il rapporto tra quest’ultima scadenza ed il riversamento previsto per tutte le misure, che va operato entro il prossimo 30 novembre. Sarebbe auspicabile che l’una non escludesse l’altra.

Un aspetto piuttosto delicato riguarda le società di cui all’articolo 162-bis Tuir, in particolare le holding di partecipazione non finanziaria. L’autodichiarazione – sia in corrispondenza della sezione 3.1 che della 3.12 – richiede di affermare che l’impresa non rientra in tale disposizione, con una attestazione che, utilizzando il tempo presente, fa riferimento alla data di invio del modello telematico. In proposito, le situazioni più complicate riguardano due casistiche:

1 quella delle imprese che sono rientrati nel perimetro dell’articolo 162-bis con l’approvazione del bilancio 2021 e che, in precedenza, hanno fruito legittimamente di varia aiuti (tra cui, ad esempio, l’esonero Irap);

2 quella delle imprese che, pur essendo da tempo holding di partecipazione non finanziaria, hanno comunque fruito di aiuti comunitari Covid – compresi nel Quadro temporaneo – in quanto la disciplina italiana non ne prevedeva espressamente l’esclusione.

È evidente che queste società non potranno presentare l’autodichiarazione, in quanto l’affermazione negativa sull’articolo 162-bis non sarebbe veritiera, ma, così facendo, finiranno per non presentare alcun monitoraggio sugli aiuti eventualmente ricevuti.

Premesso che forse il riferimento più adeguato (stante la cornice comunitaria di questa autodichiarazione) non era l’articolo 162-bis ma l’articolo 2 della direttiva n. 2013/34/Ue, andrebbero probabilmente fatte alcune riflessioni sulle differenze, a questi fini, tra «holding statiche» e «dinamiche», tra «holding pure» e «miste», per chiarire meglio le singole situazioni con riferimento alla peculiare disciplina comunitaria di questi enti.

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