Imposte

Rivalutazione gratuita da ammettere per le quote nel settore alberghiero

L’intento del legislatore è aiutare tutti i soggetti legati all’attività degli hotel

di Pierpaolo Ceroli e Stefano Cingolani

La possibilità di rivalutare gratuitamente i beni d’impresa e le partecipazioni per il settore alberghiero termale, prevista dall’articolo 6-bis del Dl 23/2020, presenta ancora alcuni profili di criticità, anche a seguito delle scarne, e non sempre condivisibili, interpretazioni fornite dall’agenzia delle Entrate. Un aspetto poco analizzato riguarda la rivalutazione gratuita delle partecipazioni, con particolare riferimento all’ambito soggettivo, in quanto l’attenzione è stata posta maggiormente sulla valorizzazione degli immobili.

Ambito soggettivo

Brevemente, l’articolo 6-bis consente alle società operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, senza versare alcun’imposta, se non quella per affrancare, su base volontaria, la riserva di rivalutazione.

L’agevolazione è ancora valida in quanto può essere fruita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi (2020 e/o 2021 per i solari). La norma sembrava limitare l’operazione ai soli soggetti strettamente operanti nel settore turistico, ma poi, con l’articolo 5-bis del Dl 41/2021, è stato specificato che la rivalutazione gratuita può essere eseguita anche per gli immobili a destinazione alberghiera locati a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, superando la limitazione ai soli immobili detenuti direttamente da società esercenti attività alberghiera.

A seguito di tale disposizione, non può essere confutato l’intento del legislatore di voler agevolare anche coloro che, per quanto non svolgano direttamente l’attività alberghiera, siano ad essa strettamente correlati.

Lo stesso principio non può che valere anche per la rivalutazione gratuita delle partecipazioni in società alberghiere detenute da holding o da società operanti in diversi ambiti. Infatti, ammettere all’agevolazione solo gli operatori del settore è limitante e contro la ratio della norma, considerato che è necessariamente la compagine sociale a coprire i risultati negativi delle partecipate.

Eppure l’Agenzia, nella non condivisibile risposta 450/2021, sebbene afferente i beni e non le partecipazioni, esclude dall’ambito applicativo chi non esercita direttamente l’attività alberghiera, contraddicendo quanto affermato dalla citata interpretazione autentica. Si ricorda, in ogni caso, che l’interpello è vincolante solo per l’istante e non è quindi automaticamente estendibile ad altri.

Se traslassimo questo concetto in ambito partecipativo, la rivalutazione gratuita della partecipazione sembrerebbe per assurdo confinata alla sola fattispecie di un’impresa alberghiero termale che - in un gioco di specchi - detenga partecipazioni in un’altra società alberghiera, contravvenendo in ogni caso alla ratio e alla lettera della norma.

La holding

Non a caso il legislatore, per consentire al settore alberghiero termale, tra i più colpiti dagli effetti della crisi pandemica, di sopravvivere alla stessa, si è posto la finalità di elaborare una norma tutelativa non solo dei gestori, ma anche della proprietà, che sovente si è trovata a dover ricapitalizzare le partecipate, in modo tale da porre rimedio alla contrazione (e in alcuni casi all’azzeramento) dei ricavi.

Di conseguenza, escludere la rivalutazione gratuita della quota sociale detenuta dalla partecipante in soggetti svolgenti attività alberghiera sarebbe incoerente con la finalità della norma e con i principi contabili, ancor più considerando che l’immobile destinato ad albergo concesso in locazione da un soggetto non alberghiero può essere rivalutato ai sensi del Dl 41/2021. Inoltre è evidente che la rivalutazione ai sensi dell’articolo 6-bis del Dl 23/2020 operata da una società che gestisce alberghi, controllata da una holding di partecipazioni, impatta sul valore della quota iscritta nel bilancio della holding, confermando quindi l’opportunità e la necessità, per ottemperare ai principi del fair value, di rivalutare gratuitamente la partecipazione della controllata che a sua volta ha rivalutato l’immobile alberghiero.

In definitiva, una impostazione distonica rispetto a quella che ritiene ammissibile la rivalutazione gratuita della partecipazione (alberghiero-termale) da parte della holding sarebbe distorsiva della norma e della finalità che la stessa si pone, nonché ingiustamente penalizzante per i soci che non potrebbero neanche accedere al regime Pex in caso di futura cessione.

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