Controlli e liti

Anche sui lavori occasionali il geometra versa i contributi alla Cassa

La Cassazione promuove la doppia contribuzione a Inps e ente privatizzato del tecnico dipendente che svolgeva la professione in modo sporadico

di Federico Gavioli

Il professionista che svolge lavori occasionali deve versare i contributi alla cassa. È irrilevante il fatto che sia dipendente di un’azienda privata e come tale iscritto all’Inps. La Cassazione con la sentenza 28188 del 28 settembre 2022, ha rigettato il ricorso del dipendente/professionista, nel caso in esame un geometra, nei confronti della Cassa professionale di previdenza dei geometri.

Il contenzioso previdenziale

La Corte territoriale nel luglio del 2019 aveva rigettato la domanda proposta dal professionista per l’annullamento della cartella di pagamento relativa al versamento dei contributi dovuti a seguito di iscrizione d’ufficio del professionista alla Cassa dei geometri.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui la Cassa aveva previsto tra le ipotesi in cui non era possibile effettuare la cancellazione dalla Cassa in costanza di iscrizione all’Albo professionale, quella, integrata dalla fattispecie in esame, del geometra dipendente da aziende private; la Corte, quindi, affermava l’obbligo per il professionista del versamento della contribuzione, essendosi il ricorrente limitato a dedurre di aver svolto attività professionale nell’interesse esclusivo del datore di lavoro , senza nulla comprovare in riferimento all’inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo.

La doppia contribuzione

I giudici di legittimità chiamati in causa ricordano, secondo un consolidato orientamento della Cassazione in tema di Casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Una condizione che può variare da Cassa a Cassa, a seconda delle norme interne su incompatibilità, obblighi di iscrizione e versamenti. In particolare, prosegue la Corte territoriale, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all’iscrizione alla Cassa geometri degli iscritti all’albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della sua privatizzazione.

La Cassazione evidenzia che la semplice iscrizione ad altra gestione Inps non può ritenersi di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla Cassa è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un’assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all’albo; dal momento in cui professionista, liberamente, sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima.

L’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla Cassa geometri e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.

La relativa pretesa della cassa professionale non viola il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e l’altra, invece, quale libera professione.

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