I temi di NT+Immobili

Superbonus, proroga a settembre difficile da sfruttare per le villette della riviera

In molti casi le norme comunali vietano di effettuare lavori edili sulle costruzioni fronte-mare durante il periodo estivo

Nel decreto Aiuti approvato lunedì 2 maggio dal Governo – e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – c’è anche una proroga al 30 settembre prossimo del termine entro cui dev’essere eseguito almeno il 30% dei lavori, per poter applicare fino alla fine del 2022 il superbonus su unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti (le cosiddette “villette”).

Anche il Governo, insomma, ha dovuto prender atto dello stato dell’arte e delle motivazioni a supporto della necessità di accordare una nuova proroga.

Infatti, il termine del 30 giugno è apparso sin da subito molto difficile da rispettare – se non per coloro che avevano già iniziato, o pianificato, i lavori nel corso del 2021 – ma poi gli interventi agevolabili sono di fatto divenuti impossibili da eseguire nel 2022 a seguito delle varie modifiche legislative succedutesi a decorrere dal mese di febbraio, con cui sono stati variati gli strumenti della cessione del credito e sconto in fattura (articolo 121 Dl 34/2020), sui quali sono state già annunciate ulteriori modifiche, nonostante quelle già approvate e relative alla “quarta cessione” intervenute con la legge 34/2022, di conversione al Dl 17/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile scorso.

Molti avrebbero preferito un differimento complessivo almeno al 31 dicembre per le villette – a prescindere dallo stato avanzamento lavori – se non addirittura una parificazione della scadenza a quella dei condomini sino al 2025, anche se con percentuali di detrazione meno elevate.

La necessità di raggiungere il 30% dell’intervento entro il 30 settembre – regolata dall’articolo 119, comma 8-bis, del Dl 34/2020 – renderà in molti casi assai difficile l’accesso al 110 per cento.

Basta pensare al fatto che un’accelerazione dei cantieri nella stagione estiva andrebbe in conflitto con molte norme comunali che impongono, nelle città costiere, di non eseguire nel periodo estivo i lavori nelle unità abitative fronte mare. In molti di questi Comuni costieri, infatti, vale la regola per cui«salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione dal 01 giugno al 30 settembre si devono sospendere i lavori edilizi, al fine di non recare intralcio allo svolgimento delle attività balneari e/o portuali».

Anche nelle altre località la stagione estiva potrebbe comunque porre difficoltà legate alle ferie e, quindi, rendere più difficile il raggiungimento della soglia del 30 per cento.

Ricordiamo, infatti, che contrariamente a quanto accade nei condomini, compresi quelli minimi (da 2 a 8 unità), dove la norma trova applicazione fino al 2025, nell’ambito delle “villette” è richiesta una duplice condizione secondo cui il superbonus è fruibile solamente se:

alla data del 30 giugno 2022 è stato raggiunto almeno il 30% del totale dei lavori da effettuare (e non di solo quelli agevolabili) considerando altresì le singole categorie “eco” e “sisma”; entro il 31 dicembre dello stesso anno, ossia del 2022, l’intervento posto in essere dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dovrà in ogni caso essere ultimato.