Massimale contributivo, verifica sulle sanzioni
Le aziende devono individuare se l’errore commesso consente di chiedere lo sconto
Le aziende che hanno applicato erroneamente il massimale contributivo ai propri dipendenti dovranno verificare l’origine dell’errore per capire il corretto regime sanzionatorio. Il messaggio Inps 4412/2021 (si veda l’articolo) ha stabilito che, in caso di cambio di regime previdenziale a seguito di riscatti o contribuzione figurativa la sanzione da applicare è il solo calcolo degli interessi legali.
Le indicazioni fornite non menzionano la necessità di presentare a Inps la dichiarazione originariamente raccolta e non più aggiornata, lasciando intendere che tale regime attenuato sarà applicato nel caso in cui l’accredito o il riscatto di contributi anteriori al 1996 sia intervenuto dopo l’assunzione. Particolare attenzione, nelle verifiche operate dai datori di lavoro, dovrà essere posta ai casi di assunzione e successivo passaggio, per cessione individuale di contratto od operazione straordinaria fra più soggetti societari, a un nuovo datore di lavoro. In queste ipotesi, pur mantenendosi intatto il rapporto di lavoro, andrà controllata l’applicazione dei soli interessi legali.
In merito alle sanzioni già ricevute per omissione contributiva (e in molti casi già saldate), i datori di lavoro richiederanno l’applicazione delle sanzioni ridotte tramite la sezione del portale telematico per aziende e consulenti, che consente di selezionare la specifica causale di incertezza nella ricorrenza dell’obbligo contributivo, richiamata nel messaggio 4412/2021.
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