Imposte

Esenzione degli atti di separazione anche per le unioni civili

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 573 del 24 novembre consente l’esonero dalle imposte sul trsferimento dell’abitazione dopo lo scioglimento dell’unione

di Angelo Busani

Anche al trasferimento di un’abitazione conseguente a un provvedimento giudiziale di scioglimento dell’unione civile si applica l’esenzione da ogni tipo di tassazione disposta dall’articolo 19 della legge 74/1987 per gli atti relativi alla separazione coniugale e al divorzio. Se il trasferimento avviene entro i cinque anni dalla data in cui la casa è stata acquistata con l’agevolazione prima casa, il beneficio fiscale non si perde se la persona che ha effettuato l’alienazione compra una nuova prima casa.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 573 del 24 novembre, applica dunque, in materia fiscale, il principio per il quale (articolo 1, comma 20, legge 76/2016) all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e, in particolare, quelle di cui alla legge 898/1970 (in tema di divorzio) e al Dl 132/2014, in tema di negoziazione assistita. In altre parole, la stessa agevolazione prevista per le sistemazioni patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale e al divorzio (vale a dire l’esenzione da imposta «di bollo, di registro e da ogni altra tassa» di cui alla legge 74/1987) si applica alla cessazione dell’unione civile proclamata in sede giudiziale.

Il beneficio fiscale in questione (originariamente disposto in relazione al procedimento di divorzio) ha avuto, nel tempo, un progressivo allargamento del suo perimetro applicativo:

- con la sentenza della Consulta n. 154/1999, è stato esteso al procedimento di separazione coniugale;

- con la circolare n. 27/E del 2012 è stato affermato che l’esenzione si riferisce a tutti gli atti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ’’relativi’’ al procedimento di separazione o di divorzio, con ciò comprendendo nell’ambito dell’agevolazione non solo i trasferimenti intra-coniugali, ma anche quelli che coinvolgano i figli nati dalla coppia in crisi;

- con la risoluzione n. 65/E del 2015, l’esenzione è stata dichiarata applicabile anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di «negoziazione assistita» (di cui all’articolo 6 del decreto legge 132/2014); mentre non è stata ritenuta estensibile alla separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco di cui all’articolo 12 del decreto legge 132/2014 (risposta a interpello n. 80 del 2020).

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