Adempimenti

Caro materiali, via stretta per rinegoziare gli appalti già avviati

di Giuseppe Latour

Possibilità di rinegoziare i contratti già sottoscritti in bilico con le regole attuali, nonostante alcuni interventi della giurisprudenza (Cassazione in testa) si siano mossi questa direzione. In attesa di nuove indicazioni da Governo e Parlamento, stazioni appaltanti e imprese si muovono su un sentiero strettissimo, che difficilmente consentirà di rivedere in maniera radicale appalti già avviati, adeguandoli alle nuove condizioni economiche. Ieri a Modena l’Unione delle province italiane dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Provincia di Modena, ha ospitato un convegno pensato per approfondire uno dei temi più attuali per il mercato degli appalti, sia pubblici che privati: l’aumento eccezionale del costo delle materie prime e i possibili rimedi giuridici agli squilibri contrattuali che questi incrementi creano.

La questione tiene insieme diritto pubblico e privato e una grande quantità di interventi di urgenza, susseguitisi negli ultimi mesi. E viene sintetizzata così da Gianpiero Paolo Cirillo, presidente di sezione del Consiglio di Stato: «Oggi non esiste l’istituto della rinegoziazione, perché non c’è possibilità di modificare un contratto già sottoscritto, stipulandone uno diverso. È possibile risolvere il contratto, oppure sospenderlo, a fronte di un soggetto che non sia più in grado di eseguirlo». Il pericolo è che coloro che hanno perso la gara, di fronte a una modifica sostanziale delle condizioni contrattuali, impugnino l’eventuale rinegoziazione. Così, le stazioni appaltanti sono costrette a muoversi con grande cautela. Anche se qualche spiraglio per loro è stato aperto dalla giurisprudenza.

Ne ha parlato Tiziano Tessaro, consigliere della Corte dei conti Sezione controllo dell’Emilia-Romagna, che ha spiegato come «anche se non sussiste un potere di rinegoziazione generale, contemplato da una precisa disposizione, sembra emergere un obbligo di rinegoziazione generale dalle considerazioni della Corte di Cassazione e dall’analisi della Corte dei conti». Soprattutto, la Cassazione, nella Relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 ha spiegato che «la parte danneggiata, cioè la parte vulnerata dalle sopravvenienze, può chiedere la rinegoziazione e può farlo invocando i principi di equità, di buona fede e di solidarietà». Una norma chiara, però, ad oggi manca, così c’è chi chiede un nuovo articolo del Codice civile che regoli «la rinegoziazione secondo buona fede». Dal lato delle imprese, comunque, - dice Stefano Betti, presidente di Ance Emilia-Romagna - «quella degli aumenti dei prezzi delle materie prime è una situazione che non è possibile gestire con strumenti ordinari. Serve un’azione urgente del Governo che vada nella direzione di introdurre automatismi». Difficile, insomma, che la partita si risolva con i meccanismi esistenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©