Professione

Commercialisti, ennesimo stop al contributo di solidarietà

«Norma esorbitante». La Cassa impugna: giurisprudenza errata

di Alessandro Galimberti

Il contributo di solidarietà è «illegittimo» in quanto la norma regolamentare che lo prevede (nel caso specifico, l’articolo 22 del Regolamento della Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti) esula dai poteri di autonomia tassativamente previsti per gli enti di questo tipo, e non può derogare a una legge dello Stato.

Il tribunale di Como (giudice del lavoro Gianluca Ortore) nel riconoscere il diritto alla restituzione del contributo a un commercialista in pensione dal 2001, si inserisce nel filone di una giurisprudenza ormai radicata (Cassazione 6702/2016, 7568/2017, 31875/2018), ma innesca l’ennesimo ricorso seriale della Cassa.

Secondo il giudice comasco, gli enti di assistenza e previdenza «dispongono solo di un potere regolamentare (...) di fonte subprimaria a cui non è consentito derogare a fonti primarie». Il tribunale inoltre riafferma la durata decennale della prescrizione, respingendo l’ipotesi quinquennale proposta dalla Cassa, in quanto la questione riguarda «non l’erogazione di prestazioni ma la diversa ipotesi della restituzione dell’indebitamente trattenuto» (Cassazione 21962/18).

La sentenza, depositata a dicembre, è stata nel frattempo impugnata dai legali della Cassa dei dottori commercialisti, con motivi - ormai serialmente replicati - che partono dalla negazione della «sussistenza un orientamento giurisprudenziale che meriti di essere confermato e considerato immodificabile». Per la Cassa «le norme che hanno introdotto ed applicato il contributo di solidarietà non sono provvedimenti amministrativi unilaterali ma norme giuridiche che, grazie all’autonomia conferita dal Dlgs 509/1994, sono idonee a derogare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo con l’unico limite della ragionevolezza».

A contrastare le ripetute e omogenee decisioni della Cassazione, i legali portano le sentenze del Tar Lazio 8994/2018 e 8995/2018 («da ultimo confermate dal Consiglio di Stato, 5288/2019 e 5290/2019»), relative al contributo di solidarietà per pensionati giornalisti Inpgi, dichiarato legittimo insieme ai «provvedimenti ministeriali che lo avevano approvato». Ancora, la Consulta (sentenza 173/2016) «ha sostenuto che il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove lo stesso non ecceda i limiti di ragionevolezza e di affidamento della tutela previdenziale». Tra gli altri numerosi motivi di ricorso, il giudice comasco avrebbe «erroneamente ritenuto che le norme degli Enti previdenziali non siano atti aventi forza di legge», e tra l’altro «non ha effettuato quel vaglio di “ragionevolezza”» richiesto dalla legge.

Si attende ora l’ennesima pronuncia della Corte d’appello, che sin qui ha sempre respinto - allineandosi alla Cassazione - tutte queste argomentazioni.

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