Imposte

Credito d’imposta ricerca e sviluppo sul design ma solo dal 2020

Fino al 2019 esclusa l’attività non finalizzata a risolvere ostacoli tecnico-scientifici. La risoluzione 41/E delle Entrate ripercorre i principi del manuale di Frascati

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Con la risoluzione 41/E del 26 luglio, l'agenzia delle Entrate dà alcuni chiarimenti sulla corretta individuazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo vigente fino al 2019 (articolo 3, Dl 145/2013). I chiarimenti riguardano i comparti moda, pelletteria, gioielleria e occhialeria. Ma potrebbero indirettamente dare spunti utili per la corretta individuazione del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica applicabile dal 2020.

Va notato che i chiarimenti si riferiscono a un'istanza di interpello presentata prima della pubblicazione della circolare 31/E del 23 dicembre 2020, quindi quando sulla base della circolare 5/E del 16 marzo 2016 spettava all'Agenzia chiedere al Mise il parere tecnico sulle attività ammissibili.

Nello specifico, sulla base di quanto espresso dal Mise, l'Agenzia risponde in termini negativi all’interpello di una società esercente attività di ideazione, prototipia e produzione di beni rientranti nel comparto moda, pelletteria, gioielleria e occhialeria, svolte per alcuni marchi detenuti da società del gruppo (Brand owner).

Nel parere del Mise rilasciato all'Agenzia ad aprile 2022, gli elementi essenziali per motivare il diniego del beneficio sono i seguenti:

rilevanza del manuale di Frascati, i cui concetti base assumono valenza generale e sono applicabili a tutti i settori economici, sia pur con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti industriali e commerciali richiedono in ragione della loro specificità;

esclusione dal beneficio per le attività concernenti il lancio di nuovi prodotti o le modifiche ai prodotti e procedimenti esistenti, non finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell'arte e nella prassi del settore. In particolare, sono escluse dal credito le attività attinenti a design e ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari con elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico effetto tecnico riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l'aspetto estetico del prodotto;

esclusione dal beneficio anche per le attività relative alle ricerche di mercato, finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori, nonché per quelle riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti sotto il profilo estetico, pur necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, al fine anche di individuarne il mercato di inserimento;

esclusione delle attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell'estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un'incertezza di carattere tecnico o scientifico.

Le attività oggetto di interpello sono inoltre escluse dal credito anche considerato che esse non sono caratterizzate da elementi di rischio di insuccesso tecnico e finanziario.

L'Agenzia, in ogni caso, conclude ricordando che la nuova disciplina del credito d'imposta, introdotta a decorrere dal periodo d'imposta 2020, ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio, estendendolo, tra l'altro, anche alle attività di design e ideazione estetica. Nell'ambito di esse, tenendo presente il carattere di misura generale del credito d'imposta, potrebbero in linea di principio rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e della non ripetitività), alcune non meglio specificate attività di carattere creativo svolte dalla società istante.

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