Adempimenti

Nella base Irap utili di fondi, Etf e Sicav al 50%

di Massimo Romeo

Gli utili derivanti dalla partecipazione a Etf, fondi comuni e Sicav concorrono alla base imponibile Irap nella misura del 50% in quanto la voce (33) del conto tecnico delle imprese di assicurazione comprende, in via generale, tutti i proventi derivanti da azioni e quote.

Questo il principio della sentenza della Ctr Milano 3731/18 ( presidente Sacchi/relatore Chiametti), in riforma di quella di primo grado.

Il caso all’attenzione dei giudici tributari riguardava l’impugnazione da parte di un’impresa di assicurazione di un avviso di accertamento emesso dalle Entrate (ex articolo 7, comma 1, lettera b) del Dlgs 446/97) per recuperare a tassazione una maggiore Irap in virtù dell’inglobamento nella sezione dedicata ai dividendi detassati anche di quelli derivanti dai cosiddetti Etf (exchanged traded fund) o da Fondi comuni d’investimento o da Sicav di diritto francese.

I giudici di primo grado sposavano la tesi erariale, ritenendo che i proventi rientrassero nella voce 36 (proventi da altri investimenti) del regolamento Isvap (22/08) e che quindi dovessero essere interamente tassati.

L’impresa ha presentato appello, sostenendo l’erroneità dell’interpretazione della norma, che, invece, letteralmente non opera alcuna differenza tra tipi di dividendi e che quindi legittimava l’esclusione effettuata.

L’ufficio resisteva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza e ribadiva che il conto economico degli enti assicurativi differenziava tra «proventi derivanti da azioni o quote» (voce 33) e «proventi da altri investimenti» (voce 36); tale diversa collocazione aveva diretti effetti sulla quantificazione dell’imponibile Irap, posto che l’allocazione di base imponibile nella voce di cui al n. 33 comportava una decurtazione della base imponibile per il 50%, percentuale che era al 100% se il provento fosse stato allocato alla voce 36.

Il nodo da sciogliere per i giudici d’appello era fondamentalmente quello di stabilire se tali utili fossero proventi da altri investimenti o dividendi su titoli azionari (o similari), in modo da legittimare o meno l’imponibilità di una loro quota parte .

La commissione regionale decide per la riforma della sentenza, considerando dirimente il dettato della normativa Irap laddove si stabilisce che «per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni...b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50%...». La normativa, duqnue, consente di escludere da Irap, per il 50% del loro ammontare, i dividendi inclusi nella voce 33 del ramo tecnico dei rami vita dei bilanci delle imprese di assicurazione.

Da ciò la Commissione tributaria regionale fa discendere la conseguenza che la compagnia avesse legittimamente incluso nella voce 33 del conto tecnico gli utili derivanti dalla partecipazioni ad Etf, fondi comuni o Sicav in quanto tale voce comprende, in via generale, tutti i proventi derivanti da azioni o quote.

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