Adempimenti

Anche la media degli ultimi due anni per avere i premi delle pagelle fiscali

Confermata la possibilità di far riferimento al biennio in alternativa al solo 2022

Le Entrate individuano con il provvedimento 140005/2023 i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2022.

Anche quest’anno viene concessa la possibilità di raggiungere il voto che permette di accedere ai benefici premiali pure per il tramite della media semplice dei punteggi delle annualità 2021-2022.

Si tratta, come previsto, dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva, imposte dirette e Irap (voto 8 sull’annualità, 8,5 in media), dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva (voto 8 sull’annualità, 8,5 in media).

Per quanto riguarda l’Iva le soglie di esonero previste nel provvedimento si riferiscono alle compensazioni effettuate nell’anno solare 2024.

L’esclusione dagli accertamenti analitico presuntivi richiede invece un voto pari a 8,5 sull’annualità e 9 in media, mentre l’esonero dall’applicazione della disciplina delle società non operative esige un voto pari 9 sull’annualità e 9 in media.

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato) impone un voto pari 9 sull’annualità e 9 in media.

L’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento rimane ancorata al voto pari a 8 con riferimento però alla singola annualità (2022).

Nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, è necessario che egli applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali.

Nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia si evidenzia, così, la decisione di confermare i livelli di affidabilità già previsti in precedenza, compresa la possibilità di dare rilevanza alla storia del contribuente (nel biennio) oltre che alla sua condotta nell’anno di riferimento.

Visto il contenuto del provvedimento rimane così anche quest’anno debole la spinta all’adeguamento in dichiarazione (aumento dei ricavi/compensi ai fini Isa) per i soggetti che non si sono allineati fisiologicamente ai risultati attesi dal software. Del resto, però, va ribadito che il contesto premiale non può prescindere dal contenuto dell’articolo 9-bis, comma 1, del Dl 50/2017 che ha tipizzato numero e categoria dei benefici accordabili ai contribuenti e che è rimasto negli anni, nonostante le modifiche intervenute, invariato nelle sue disposizioni. Ed è proprio su questo versante che si dovrebbe cercare di agire per far decollare il sistema.

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