Adempimenti

Isa 2021, ultime verifiche sulle cause di esclusione

Molti estromessi per la crisi devono compilare il modello ai fini statistici. I controlli in vista dell’invio

Ultimi riscontri sulle cause di esclusione Isa, in vista dell’invio telematico in scadenza il prossimo 30 novembre.

La pandemia ha affievolito l’interesse generale sull’esito degli indicatori 2021 (periodo d’imposta 2020), sul voto utile per evitare di entrare nelle liste selettive ai fini del controllo fiscale e sull’eventuale traguardo del regime premiale. In un contesto del tutto anormale sotto il profilo economico, dove nemmeno l’introduzione dei correttivi “anti-Covid”, salvo alcune specifiche situazioni, ha contribuito a riportare in equilibrio la situazione.

L’attenzione si è quindi spostata sulle nuove casistiche di esclusione introdotte proprio per esentare le attività particolarmente provate dall’emergenza, e in presenza delle quali il contribuente è comunque tenuto a compilare il modello ai soli fini statistici, non essendo soggetto né ai benefici premiali derivanti dall’applicazione degli indicatori, né al possibile inserimento nelle liste selettive ai fini dei controlli fiscali (articolo 9-bis, comma 14, Dl 50/2017).

Nel “mondo Isa” infatti, lo si ricorda, le uniche cause di esclusione che fino all’anno d’imposta 2019 imponevano comunque la compilazione del modello (obbligo che rimane anche nel 2020) erano solo quelle del:
- codice 7 (attività non prevalenti superiori al 30%);

- codice 14 (imprese e lavoratori autonomi partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr 633/72).

Ora – un po’ come avveniva negli studi di settore – l’obbligo di compilazione del modello nei casi di esclusione si estende anche agli “esonerati Covid”.
Nel merito della questione, invece, ad oggi non risulta alcun parere ufficiale delle Entrate sulla gerarchia delle casistiche di esclusione applicabili. Detto altrimenti: se ci sono più casistiche di esclusione in relazione allo stesso contribuente, quale si deve applicare.

L'ELENCO

La gerarchia delle esclusioni

A parere di chi scrive, nel caso in cui – ad esempio – un soggetto si caratterizzi sia per la diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, sia per aver esercitato prevalentemente una delle attività economiche individuate da uno dei 167 codici Ateco previsti, quest’ultima casistica rende superflua l’analisi sulla diminuzione dei ricavi 2020 su 2019.

In altri termini (si veda la tabella), la casistica di esclusione n. 17 dovrebbe prevalere su quella n. 15; anche se è altrettanto vero che un’eventuale indicazione del codice 15 anziché il 17 non possa essere considerata un errore, visto che gli effetti pratici sono gli stessi.

In relazione, invece, al possibile prodursi di una causa di esclusione “tradizionale” (numeri da 1 a 14) insieme a una causa di esclusione Covid (numeri da 15 a 17), l’impressione è che la causa tradizionale possa prevalere su quella particolare, proprio in funzione della specifica finalità con cui sono nate le casistiche Covid.

Pertanto, nel caso in cui un soggetto abbia modificato l’attività prevalente nel corso del 2020 (casistica 7) o abbia iniziato/cessato una nuova attività (casistica 1 o 2) e contemporaneamente essa rientri fra quelle escluse (codice 17), dovrebbero prevalere le casistiche 1-2 o 7. Ma anche qui non si vede tuttavia un errore nell’ipotesi in cui il contribuente dovesse indicare la casistica 17.

Discorso diverso, invece, qualora il contribuente rientri in una causa di esclusione prevista, ma intenda comunque applicare l’Isa: l’operazione non è consentita (si veda l’articolo di NT+ Fisco).

Infine si segnala che nelle istruzioni dei modelli Redditi 2021 è presente anche la nuova causa di esclusione “codice 18”, di matrice pandemica, nata come casistica residuale di cui poi però si perdono le tracce nelle istruzioni al modello Isa 2021 e nella stessa circolare 6/E/2021, che non ne fa alcuna menzione. Per questi motivi si consiglia di non utilizzarla.

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