Contabilità

Rivalutazione marchi, alla cassa per tenere la deduzione a 18 anni

Entro il 30 giugno va pagata la sostitutiva per evitare l’allungamento a 50 anni: test sul punto di pareggio tra imposta versata e risparmio fiscale

di Luca Gaiani

Costi elevati per riportare a 18 anni l’ammortamento della rivalutazione dei marchi. Le società che hanno rivalutato i marchi o riallineato fiscalmente l’avviamento nel bilancio 2020 si interrogano sulla opportunità di integrare, entro il prossimo 30 giugno, l’imposta sostitutiva del 3% con un ulteriore importo variabile tra il 9% e il 13% per evitare l’allungamento a 50 anni della deduzione dei maggiori valori.

Ammortamento a 50 anni

La legge di Bilancio 2022 ha modificato il periodo di deduzione della rivalutazione dei marchi e degli avviamenti riallineati in base al Dl 104/2020, portandolo da 18 a 50 anni. I maggiori valori, assoggettati all’imposta sostitutiva del 3%, possono infatti essere dedotti, dalla dichiarazione dei redditi 2022, in misura non superiore a un cinquantesimo all’anno.

Questa modifica ha spostato in avanti nel tempo il momento in cui si ottiene il punto di pareggio tra imposta sostituiva versata per la rivalutazione e risparmio fiscale derivante dalla deduzione dei maggiori valori. In precedenza, l’impresa raggiungeva l’equilibrio tra oneri e benefici già al secondo anno di ammortamento: il risparmio fiscale (Ires e Irap pari al 27,9%) superava il 3% al momento del versamento a saldo di giugno del 2023 (risparmio pari a un diciottesimo della rivalutazione moltiplicato per il 27,9% e dunque dell’1,55% all’anno; al secondo anno, beneficio pari al 3,1%).

A seguito di quanto disposto dal comma 8-ter dell’articolo 110 del Dl 104/2020, invece, il descritto punto di pareggio si ottiene solo al sesto anno di ammortamento e cioè con il versamento a saldo che si effettuerà a giugno del 2027. Solo a partire da quel momento, la rivalutazione o l’affrancamento cominceranno a generare benefici fiscali netti, a condizione, però, che la società realizzi per i successivi 44 anni dei redditi capienti per assorbire le deduzioni.

Imposta integrativa

Il comma 8-quater dell’articolo 110 del Dl 104/2020 ha previsto la possibilità di mantenere la deduzione dei maggiori valori nel periodo originario (deduzione pari a un diciottesimo per anno) corrispondendo una ulteriore imposta sostitutiva nelle misure previste dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, al netto del 3% già liquidato originariamente. In pratica, si dovranno versare, in due rate scadenti rispettivamente entro il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023, importi pari, rispettivamente, al 9% per rivalutazioni o riallineamenti fino a 5 milioni, all’11% per la parte che supera 5 milioni e fino a 10 milioni e infine al 13% per la parte di rivalutazione o riallineamento che eccede i 10 milioni.

Il versamento della maxi sostitutiva non pare affatto conveniente. Il maggiore onere porta infatti il beneficio fiscale complessivo dall’attuale 24,9% (diviso in 50 anni) ad una quota variabile tra il 15,9% e l’11,9% (diviso in 18 anni). Il punto di pareggio tra onere per imposta sostitutiva complessiva (12%, 14%, 16% a seconda delle classi di valore) e risparmio per Ires-Irap sulla deduzione delle quote (27,9%) si colloca tra l’ottavo anno di ammortamento, e dunque saldo di giugno 2029 (rivalutazione fino a 5 milioni), e l’undicesimo anno di ammortamento e cioè saldo di giugno 2032 (rivalutazione oltre 10 milioni). Chi intende effettuare l’integrazione (versamento prima rata entro giovedì 30 giugno) attende comunque la conferma su quale sia il codice tributo da utilizzare. La scelta per l’ammortamento a 18 anni, con la relativa imposta integrativa, andrà riportata nel rigo RQ100 del modello Redditi 2022 e in tal caso il debito andrà contabilizzato a riduzione della riserva di rivalutazione.

Revoca degli effetti

Il comma 624 della legge di Bilancio 2022 consente inoltre, nei casi di rivalutazione o riallineamento di marchi e avviamento, di revocare, anche limitatamente ad alcuni singoli asset immateriali (circolare 6/E/2022), gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento, comunicando l’opzione con modalità che saranno stabilite da un successivo provvedimento delle Entrate. La revoca fiscale comporta nei bilanci Oic l’iscrizione delle imposte differite sui maggiori valori a riduzione della riserva di rivalutazione con un peggioramento pari al 24,9% che potrebbe impattare assai negativamente sugli stakeholders.

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