L’eccedenza Ace nel consolidato va attribuita alla fiscal unit
Le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi dalle società appartenenti al consolidato
L’articolo 1 del Dl 201/2011 istitutivo dell’aiuto alla crescita economica (Ace), non disciplina le regole di imputazione e di utilizzo della deduzione nell’ambito dei consolidati fiscali. Tali regole sono disciplinate dal decreto attuativo, Dm 3 agosto 2017. In particolare l’articolo 6 del decreto stabilisce che «per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l’importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell’articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell’esercizio successivo da ciascuna società o ente ed è ammessa in deduzione ai sensi del presente comma ovvero è utilizzata, in alternativa, dalla stessa società o ente, ai sensi dell’articolo 3, comma 3. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole società». L’Agenzia ha interpretato tale disposizione con la circolare 12/2014 chiarendo che «in relazione al regime di circolazione delle eccedenze Ace nel consolidato, si ritiene necessario evidenziare che l’attribuzione delle predette eccedenze alla fiscal unit debba avvenire in via obbligatoria ed in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo. Le eccedenze non trasferite, nell’ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi dalle società appartenenti al consolidato. Tale posizione interpretativa consente di garantire la parità di trattamento con i soggetti che operano al di fuori del consolidato fiscale, evitando la possibilità di strumentalizzare per finalità di risparmio fiscale il meccanismo di riporto delle eccedenze Ace con gli effetti dell'adozione del regime del consolidato fiscale».
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