I temi di NT+Le parole del non profit

Obbligo del modello Eas per gli enti neocostituiti

Adempimento per n le associazioni e le società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) che svolgono attività commerciali, seppure fiscalmente decommercializzate

Resta l’obbligo del modello Eas per gli enti neocostituiti in attesa di iscrizione nel Registro unico del Terzo settore. È fissato al prossimo 31 marzo il termine per la comunicazione della variazione dei dati degli enti associativi mediante la trasmissione del modello Eas. Un adempimento, questo, introdotto per consentire all’Amministrazione finanziaria di monitorare gli enti privati associativi che beneficiano di specifiche agevolazioni fiscali (articolo 30 Dl 185/2008). Vale a dire il regime di decommercializzazione ai fini Ires dei corrispettivi specifici versati da associati, tesserati o partecipanti e l’attuale (almeno fino al 2024) regime di esclusione Iva (articolo 148, comma 3 Tuir, e articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972 o decreto Iva).

Il perimetro applicativo

Se pure le agevolazioni fiscali previste dal Tuir e dal decreto Iva si applicano ad un’ampia platea di enti associativi, la presentazione del modello Eas non interessa tuttavia tutti gli enti beneficiari. Rientrano, ad esempio, nell’obbligo le associazioni e le società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) che svolgono attività commerciali, seppure fiscalmente decommercializzate. Discorso diverso se le Asd/Ssd non svolgano attività commerciale. In quest’ipotesi, è la stessa normativa che ne prevede l’esonero, assieme ad altre specifiche tipologie di enti non profit. Vale a dire le Associazioni pro loco che optano per il regime forfetario Ires e Iva previsto dalla legge 398/91, nonché le Onlus e gli enti del Terzo settore (Ets, di cui all’articolo 94, comma 4 del Dlgs 117/2017). Escluse dall’adempimento sono anche le fondazioni, a prescindere dalla veste o meno di Onlus o Ets, in quanto enti che non hanno natura associativa.

Le tempistiche

Oltre al perimetro applicativo, altro aspetto da considerare riguarda le tempistiche. L’obbligo di trasmissione scatta anzitutto entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Si pensi, sul punto, al caso dell’associazione neocostituita al fine di accedere al Registro unico del Terzo settore (Runts). Tenuto conto dei 60 giorni di tempo spettanti all’Ufficio Runts per iscrivere gli enti, è chiaro che l’associazione in parola dovrà procedere cautelativamente all’invio del modello Eas. Ciò nel presupposto che l’ipotesi di esonero prevista dalla normativa del Terzo settore trova applicazione limitatamente agli enti già in possesso della qualifica di Ets. Si tratta di una cautela da osservare al fine di non incorrere in sanzioni, specie nell’ipotesi in cui all’ente venga denegata l’iscrizione nel Runts e si avvalga dei regimi di decommercializzazione di cui al Tuir e al decreto Iva.

Ulteriore termine da considerare per il modello Eas è il 31 marzo e rileva in caso di variazione dei dati. In quest’ipotesi, spetta all’ente ripresentare il modello Eas entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non tutte le variazioni, in ogni caso, necessitano di un nuovo modello Eas. Si pensi, ad esempio, del mutamento del legale rappresentante dell’ente o di alcuni dati identificativi (come la denominazione o la sede legale). Come chiarito anche dalla prassi, non occorrerà presentare un nuovo modello Eas, bensì la dichiarazione AA5/6 o AA7/10 che varia a seconda che l’ente sia dotato o meno di partita Iva (risoluzione 125/E/2010).