Controlli e liti

Spettano i benefici fiscali all’associazione sportiva che omette il modello Eas

Per la Ctp di Reggio Emilia 227/1/2021 la mancata presentazione costituisce violazione meramente formale

di Stefano Sereni

Non decade dai benefici fiscali l’associazione sportiva dilettantistica che non presenta il modello Eas: il legislatore non ha espressamente previsto alcuna sanzione, l’omissione non ostacola i controlli e tanto meno arreca un danno all’Erario. A precisarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 227/1/2021 (presidente e relatore Montanari).
Un’associazione sportiva dilettantistica non inviava telematicamente alle Entrate il modello Eas, con il quale vengono comunicati i requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni impositive (in particolare articolo 90, legge 289/2002 e articolo 148 del Tuir).
L’agenzia delle Entrate, quindi, recuperava le imposte in misura ordinaria. Il provvedimento veniva impugnato dall’associazione sportiva, eccependo che la normativa non prevede la sanzione della decadenza dalle agevolazioni e che al più si tratterebbe di una violazione meramente formale. Inoltre, l’ente si era avvalso della definizione agevolata delle irregolarità formali (articolo 9, Dl 119/2018) e pertanto doveva considerarsi un errore comunque sanato. L’ufficio si costituiva confermando la legittimità del recupero.
Il collegio emiliano ha innanzitutto riscontrato la correttezza dei ricavi indicati dall’associazione. L’Agenzia non aveva ricostruito maggiori imponibili, bensì si era limitata a disconoscere le agevolazioni. Pertanto la questione sottoposta al giudice atteneva esclusivamente la rilevanza del modello Eas rispetto alla spettanza dei requisiti agevolativi. Sul punto la Ctp ha rilevato che l’articolo 30 del Dl 185/2008 non prevede espressamente la sanzione della decadenza. Da ciò consegue che, in base al principio di legalità che coinvolge anche il sistema sanzionatorio, non può applicarsi una penalità inesistente, non prevista cioè dal legislatore.
In ogni caso, però, il collegio ha evidenziato che pur ritenendo l’omessa presentazione una violazione, si tratterebbe di una violazione meramente formale (Cassazione 28938/2020). Le violazioni sono sostanziali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo; sono formali, se pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento; sono meramente formali se non influenti sulla determinazione della base imponibile e sul versamento e non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.
Nel caso in esame l’omessa presentazione del modello Eas non aveva in alcun modo ostacolato l’attività di controllo, come provato dall’approfondita istruttoria, e non aveva causato un danno all’Erario, attesa la regolare presentazione del modello unico. Da qui l’accoglimento del ricorso.

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