Imposte

Sicurezza alimentare, multe per il contributo omesso

Dal 7 aprile sanzionati il mancato, parziale o ritardato versamento. Il contributo esiste da oltre 20 anni e riguarda la vendita di prodotti fitosanitari

di Davide Cagnoni

Sanzioni molto severe per le aziende che ometteranno o ritarderanno il versamento del contributo del 2% del fatturato per la sicurezza alimentare per la vendita di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. A prevederle è la legge n. 23/2022 in vigore dal prossimo 7 aprile.

Trattandosi di sanzioni particolarmente severe può tornare utile riepilogare termini e modalità di questi adempimenti che, pur essendo in vigore da oltre venti anni, non prevedevano, in passato, sanzioni.

Il contributo

La legge n. 488/1999 ha inizialmente imposto il versamento dello 0,5% del fatturato annuo da parte dei titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con determinate sigle, relativo alla produzione ed alla vendita di questi prodotti. In caso di importazione diretta il contributo era dovuto dall’utilizzatore finale (1% del prezzo d’acquisto).

Successivamente la legge 388/2000 ha ampliato tali previsioni:

1) sono stati estesi nuovi prodotti soggetti al contributo (tra i quali altri presidi sanitari);

2) ha posto il contributo esclusivamente a carico dei titolari delle autorizzazioni delle immissioni in commercio;

3 ) ha elevato il contributo al 2% del fatturato dell’anno precedente.

Versamento

Il contributo, che alimentava uno specifico fondo finalizzato allo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, doveva essere versato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, ovvero tramite conto corrente postale intestato alla sezione stessa, secondo le previsioni contenute nel decreto interministeriale 14 luglio 2000.

Non erano però previste sanzioni per inadempimento o irregolarità.

Le novità

Con la legge 23/2022, in vigore dal prossimo 7 aprile, nel più ampio contesto della regolamentazione della tutela, dello sviluppo e della competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, il predetto contributo viene confermato nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente (pagamento, come per il passato, in due rate semestrali)

Esso non alimenterà più il fondo di sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità (che viene soppresso) ma il neocostituito fondo per lo sviluppo della produzione biologica finalizzato al finanziamento di iniziative per la produzione biologica, e del piano delle sementi biologiche.

Viene confermato (dall'articolo 9 della predetta legge 23/2022) il versamento del contributo in rate semestrali entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata (e quindi 15 gennaio e 15 luglio).

La nuova norma introduce poi sanzioni particolarmente severe (si veda sempre la tabella in pagina) per i casi di omissione, insufficiente e ritardato versamento del contributo.

Infine, con decreto del Mipaf, di concerto con il Mef, da emanare entro 30 giorni (e quindi entro il 7 maggio prossimo) saranno disciplinate le modalità di:

- versamento del contributo;

- applicazione e riscossione delle sanzioni.

IN SINTESI
Le norme di partenza

La legge 488/99 ha imposto il versamento dello 0,5% del fatturato annuo per chi commercializza prodotti fitosanitari. La legge 388/2000 ha poi ampliato il contributo al 2%.

La novità

La legge 23/2022, in vigore dal 7 aprile, conferma l'impianto precedete ma introduce sanzioni particolarmente severe per i casi di omissione, insufficiente e ritardato versamento del contributo

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