Controlli e liti

Tributi locali, nulla la cartella di pagamento notificata tre anni dopo

Bocciata la notifica oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è definitivo

di Andrea Taglioni

È nulla la cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo dei tributi locali se la notifica avviene oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. In questo caso, infatti, il termine entro cui deve essere notificato il titolo esecutivo ha natura decadenziale ed è perentorio. A questa conclusione è giunta la Ctr Lazio, sezione distaccata di Latina, con la sentenza n. 2144 del 23 aprile.

Si ricorda che dalla data in cui l’avviso di accertamento diventa definitivo - ipotesi che si può verificare se entro 60 giorni dalla notifica dell’atto non viene effettuato il pagamento o non si presenta il ricorso - scatta la decorrenza del termine entro cui l’ente impositore deve attivarsi per far sì che il credito vantato non sia più riscuotibile.

Per quanto riguarda specificatamente i tributi locali, la procedura di riscossione, contenuta nell’articolo 1, comma 163, della legge 296/2006, prevede espressamente che il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Così, ad esempio, se l’atto di accertamento viene notificato al destinatario il primo marzo del 2018, questo, se non impugnato, diventerà definitivo il 30 aprile. Pertanto la notifica della cartella dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.

Dal delineato quadro normativo la Ctr, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso del contribuente che fin dal primo grado di giudizio aveva sempre sostenuto la decadenza alla riscossione della tassa rifiuti. E questo sulla base del fatto che tra la definitività dell’avviso di accertamento, intervenuta per compiuta giacenza, e la notifica della cartella di pagamento erano decorsi i termini normativamente previsti. L’atto accertativo era stato regolarmente notificato, con compiuta giacenza, in data 5 ottobre 2011; poiché non impugnato, era divenuto definitivo in data 5 dicembre e reso esecutivo in data 22 marzo 2012.

Sulla base della sequenza temporale in cui si sono verificati i fatti, il collegio ha ritenuto fondata la doglianza della società ricorrente in conseguenza del fatto che la notifica della cartella, avvenuta in data 12 luglio 2017, doveva, invece, essere notificata perentoriamente entro il 31 dicembre del 2015.

Ad ogni modo, c’è da sottolineare che l’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha introdotto, a partire dal primo gennaio, anche per le entrate degli enti locali, l’istituto dell’accertamento esecutivo in conformità con quanto previsto per le entrate erariali.

Pertanto, a partire dal 1°gennaio 2020, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto, l’avviso di accertamento diventa immediatamente esecutivo, con la conseguenza di divenire titolo per intraprendere immediatamente l’azione forzata e senza più la necessità di procedere alla notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

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