Adempimenti

La contabilità semplificata appesantisce le imprese minori

di Salvina Morina e Tonino Morina

Il regime di contabilità semplificata, in vigore dal 2017, continua a far discutere. Per le Entrate, le agenzie assicurative non possono optare per il regime contabile delle registrazioni. La scelta per questo regime di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, non è compatibile con l’esonero dagli obblighi di certificazione e registrazione delle operazioni previsto dall’articolo 36-bis «dispensa da adempimenti per le operazioni esenti» del Dpr 633/1972. È questo il parere fornito dalle Entrate, a seguito di un’istanza di interpello presentata il 14 marzo 2018 da un’agenzia assicurativa.

L’interpellante riteneva di potere esercitare l’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, anche per i contribuenti in regime di esonero contabile Iva. Il parere delle Entrate (interpello n. 956-349/2018) è stato di segno opposto. L’articolo 18, applicabile a partire dai redditi 2017, ha modificato la determinazione del reddito d’impresa per le imprese minori in regime di contabilità semplificata. Imprenditori individuali e società di persone sono perciò “passati” dal criterio di competenza al criterio di cassa. Il regime di contabilità semplificata riguarda le imprese di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o le imprese aventi per oggetto altre attività con ricavi non superiori a 700mila euro. Ai fini delle imposte sui redditi, sono minori e in regime di contabilità semplificata “naturale”, le imprese individuali e le società di persona qualora i ricavi conseguiti in un anno non abbiano superato i 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o i 700mila euro per altre attività. Come specificato dalle Entrate, l’articolo 18 consente alle imprese minori l’adozione delle seguenti soluzioni contabili:

• possono affiancare ai registri Iva un registro per gli incassi e uno per i pagamenti;

• possono tenere i soli registri Iva, annotando separatamente le operazioni non soggette all’Iva, evidenziando gli importi non incassati o non pagati entro il 31 dicembre;

• possono tenere i soli registri Iva, annotando separatamente le operazioni non soggette all’Iva ed esercitare l’opzione di cui al comma 5, vincolante per un triennio, che permette di considerare pagata o incassata l’operazione nel momento in cui viene effettuata la sua registrazione.

Per le Entrate, «l’opzione di cui al comma 5, dunque, presuppone la tenuta del registro ai fini dell’Iva ed il conseguente rispetto dei termini di registrazione (...). In tal senso (...) è stato chiarito che l’opzione prevista all’articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973 deve essere “esclusa per i soggetti che effettuano operazioni fuori campo e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini Iva”. L’opzione (...) non è quindi compatibile con l’esonero dagli obblighi di certificazione e registrazione delle operazioni». Inoltre, senza il riporto delle perdite, derivante dalla deduzione delle rimanenze finali nel primo anno di “passaggio” al criterio di cassa, il regime di contabilità semplificata rischia di fare fallire le imprese. È vero che le imprese in contabilità semplificata possono optare per il regime di contabilità ordinaria, ma è anche vero che il passaggio dalla semplificata alla ordinaria comporta un rilevante aumento dei costi per la contabilità, che molte imprese non possono sostenere. E il problema rimane.

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