Imposte

Superbonus, dalla banca cessione a tutte le partite Iva: una chance retroattiva

Il decreto Aiuti contiene indicazioni non univoche sulla decorrenza delle nuove regole. Una ipotesi è considerare i crediti caricati dal 1° maggio

di Giorgio Gavelli

L’emendamento al Dl Aiuti approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera presenta due aspetti d’interesse: l’estensione del perimetro dei cessionari dei crediti e la decorrenza di questa novità.

Sotto il primo aspetto, l’emendamento sostituisce (nell’ambito delle lettere a e b del comma 1 dell’articolo 121 del Dl 34/2020) le parole «a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le parole «a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Banche (e società del gruppo) potranno, quindi, sempre cedere i crediti da bonus edilizi acquisiti da privati contribuenti e da imprese non più solo a soggetti particolarmente qualificati in ambito finanziario ma a tutti i soggetti dotati di partita Iva. Il richiamo al Codice del consumo, infatti, esclude come acquirente solamente «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Il che amplia moltissimo il numero delle potenziali controparti, fermo restando che:
• si deve trattare di correntisti della banca cedente o della capogruppo;
• sono ammesse (per i crediti derivanti da opzioni trasmesse alle Entrate da maggio) cessioni parziali, intendendo come tali quelle riguardanti singole rate annuali del credito d’imposta;
• non sono consentite ulteriori cessioni;
• occorre definire quale sia il livello di diligenza (per usare i termini della circolare 23/E) richiesto a questa nuova tipologia di acquirenti per evitare di incorrere in una responsabilità solidale: è vero che si tratta di soggetti diversi dai privati consumatori, ma disporre di una partita Iva non fa certo conseguire particolari doti di conoscenza delle procedure di verifica sul cedente, tanto più che si tratta di crediti acquisiti da un istituto bancario che dovrebbe aver effettuato i controlli.

Le novità si applicheranno anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni già previste dal legislatore all’articolo 121 del Dl Rilancio. Non è facile interpretare questa retroattività, in considerazione del notevole numero di modifiche che si sono accavallate in questi mesi e che hanno cambiato più volte il percorso delle cessioni.

A complicare il tutto va segnalato che il comma 3 dell’articolo 57 del decreto Aiuti (non modificato da emendamenti) stabilisce che le modifiche apportate alla disciplina della cessione «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022». Sommando le due disposizioni, si potrebbe concludere che l’estensione della quarta cessione a tutti i soggetti diversi dai privati consumatori e utenti retroagisce a tutti crediti caricati in piattaforma dal 1° maggio 2022 (ad eccezione probabilmente di quelli derivanti dalle comunicazioni “correttive” relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio – si confronti la risoluzione 21/E) ma non a quelli precedenti, per i quali rimarrebbero ferme le regole transitorie.

Se così fosse, la conversione in legge del decreto proporrebbe la stessa situazione che si sarebbe avuta se, sin dal 18 maggio scorso (data di entrata in vigore del Dl Aiuti), si fosse consentita la quarta cessione a tutti i soggetti dotati di partita Iva. È ovvio che anche l’interpretazione corretta della decorrenza è importante per i soggetti coinvolti, per cui sul punto sono attesi i chiarimenti delle Entrate.

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