Professione

Commercialisti, per l’albo rileva il luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività

Il Pronto ordini 74 del Consiglio nazionale chiarisce che il domicilio professionale è il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività

di Federico Gavioli

Il concetto di domicilio professionale, requisito alternativo a quello della residenza in base al quale può essere richiesta o mantenuta l’iscrizione all’albo del commercialista è identificato, nel luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale; è il chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con il pronto ordini del 30 maggio 2022, n. 74, a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale, riguardante il caso di un iscritto che ha dichiarato di essere in procinto di trasferire la residenza all’estero e di essere intenzionato a proseguire la propria attività professionale da remoto, con interlocutori italiani, conservando la residenza fiscale in Italia.

Il Consiglio nazionale chiarisce preliminarmente che in merito alla verifica del domicilio professionale la normativa non prevede elementi prestabiliti; di conseguenza, i consigli dell’Ordine hanno ampia autonomia di individuarne le modalità e ciò anche alla luce di quanto dichiarato dall’iscritto.

Nel corso del tempo il Consiglio nazionale ha suggerito diverse modalità di controllo ai fini della verifica del domicilio, tra cui, a titolo esemplificativo, la comunicazione del luogo principale di esercizio dell’attività resa all’agenzia delle Entrate, l’esistenza di un contratto di affitto o di un’utenza intestati al professionista, inserzioni pubblicitarie relative allo studio professionale.

Anche l’esistenza del domicilio digitale del professionista comunicato ai pubblici registri, costituisce un altro elemento in base al quale può verificarsi il domicilio professionale, fermo restando che deve necessariamente concorrere con gli altri fattori.

Il Pronto ordini ricorda che il professionista in sede di domanda di iscrizione nell’albo ovvero di verifica del permanere dei requisiti di iscrizione deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47, del Dpr 445 del 2000, relativa al proprio «domicilio professionale», inteso come luogo in cui viene esercitata l'attività professionale in maniera “prevalente”.

L’Ordine, ricevuta la dichiarazione sostitutiva, dovrà e potrà ai sensi dell’articolo 71, del Dpr 445 del 2000, effettuare idonei controlli in merito a quanto dichiarato al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di specie, considerate le intenzioni manifestate dall’iscritto , l’Ordine, al fine di accertare l’esistenza di un domicilio professionale all’interno del circondario in cui è costituito, potrà a titolo esemplificativo verificare e/o richiedere all’iscritto: il titolo contrattuale in base al quale utilizza i locali, il contratto relativo alle utenze dei locali, la frequenza di utilizzo dei locali, la comunicazione del luogo principale di esercizio dell’attività resa all’agenzia delle Entrate, il numero di clienti locali, il giro d’affari, le pratiche professionali evase, eccetera.

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