Controlli e liti

Contraddittorio preventivo d’obbligo con il Registro unico

di Andrea Fatarella e Gabriele Sepio

Trasparenza, cooperazione e coordinamento caratterizzeranno i controlli dell’amministrazione finanziaria nel nuovo sistema delineato dal codice del Terzo settore. Con l’operatività del Registro unico nazionale (Runts), l’ufficio che procederà all’attività di controllo dovrà infatti invitare ai fini dell’accertamento l’ente del terzo settore (Ets) a comparire per fornire dati e notizie rilevanti (articolo 94 del Codice del terzo settore).

La riforma del Terzo settore introduce così l’obbligo di un contradditorio preventivo nelle verifiche fiscali nei confronti degli Ets, a pena di nullità del relativo avviso di accertamento. L’intento è quello consentire l’instaurarsi di un rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente, idoneo a valutare in modo completo e ponderato la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai regimi fiscali previsti dal Cts. La completezza dell’istruttoria preliminare è assicurata anche attraverso il coordinamento tra amministrazione finanziaria e uffici del Runts.

Questi dovranno scambiarsi e trasmettersi gli esiti dei rispettivi controlli di competenza prima di adottare eventuali provvedimenti. Le contestazioni che possono essere fatte in seguito a un accertamento di questo tipo sono molto delicate e possono avere un riflesso negativo sul piano economico e sul piano reputazionale dell’Ets. Alla perdita della qualifica di «Ets non commerciale» e al recupero delle maggiori imposte dovute, infatti, potrà accompagnarsi, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro.

Va evidenziato, tuttavia, che nel nuovo sistema di controlli delineato dal Codice del terzo settore, la cancellazione dal Registro non è originata da qualsiasi violazione, ma solo da quelle che incidono direttamente sulla qualificazione di Ets: si pensi, ad esempio, all’esercizio marginale di attività di interesse generale, al mancato perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, all’eventuale distribuzione di utili seppur in maniera indiretta.

Nell’ipotesi in cui emerga, invece, un superamento dei parametri di non commercialità (articolo 79 Cts) l’accertamento fiscale non comporterà necessariamente la perdita dello status di Ets, ma solo la concorrenza dei ricavi e dei proventi alla formazione del reddito d’impresa (che verrà tassato in via ordinaria) e il disconoscimento delle agevolazioni connesse alla non commercialità dell’Ets (si pensi, ad esempio, alle esenzioni da Imu e tributi locali di cui all’articolo 82 Cts). Si tratta di una fondamentale differenza con l’attuale regime Onlus, nel quale la violazione dei parametri di non commercialità previsti dal Dlgs 460/97 comporta come effetto la cancellazione dall’anagrafe delle Onlus.

Nell’ambito della riforma del terzo settore, importanti novità sono previste anche per gli enti beneficiari del 5 per mille. Nell’ottica di accrescere la trasparenza e facilitare i controlli, infatti, il Dlgs 111/2017 estende a tutti i beneficiari l’obbligo di trasmettere la rendicontazione dell’utilizzo delle somme ricevute all’amministrazione erogatrice (l’obbligo di trasmissione è attualmente previsto solo per gli enti che ricevono importi pari o superiori a 20mila euro).

Viene previsto, in aggiunta, anche l’obbligo per gli enti di pubblicare gli importi ricevuti e la rendicontazione sul proprio sito internet. Maggiori dettagli su questi adempimenti dovrebbero essere forniti con l’emanazione del Dpcm attuativo.

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